Cassazione Civile, Ordinanza n. 07723/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge previsti per il rigetto/inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva agito contro una banca per contestare alcuni addebiti ritenuti illegittimi in relazione a un rapporto di conto corrente e a un mutuo ipotecario. In primo grado le domande erano state respinte. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina antiusura assumendo che, nel rapporto di conto corrente, la commissione di massimo scoperto dovesse essere inclusa nel calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica del superamento del tasso soglia; con il secondo ha dedotto che, nel mutuo, anche gli interessi moratori dovessero essere considerati nella verifica dell'usura, contestando l'assunto del giudice di merito secondo cui interessi corrispettivi e moratori sarebbero entità non omogenee e rilevando che il tasso di mora poteva comunque eccedere la soglia. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non spiegava, alla luce del criterio di calcolo affermato dalle Sezioni Unite sulla commissione di massimo scoperto, se e come nel caso concreto si sarebbe effettivamente integrata l'usura; il secondo perché non riproduceva la clausola contrattuale sul tasso di mora, non indicava la sua localizzazione, non si confrontava con la ratio decidendi sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta e sulla clausola di salvaguardia, e quindi non censurava in modo specifico la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 644, comma 4, c.p.
La disciplina antiusura richiede la verifica del superamento del tasso soglia con i criteri stabiliti dalla legge e dalla normativa secondaria applicabile.
L. n. 108/1996, artt. 1 e 2
La legge antiusura governa il calcolo del tasso soglia e la rilevazione del TEGM tramite decreti ministeriali.
art. 2, comma 1, L. n. 108/1996
I decreti ministeriali di rilevazione del TEGM costituiscono il parametro per determinare il tasso soglia e, se contengono la maggiorazione media degli interessi moratori, consentono la comparazione anche per la mora.
art. 2, comma 4, L. n. 108/1996
Prevede un ulteriore margine di tolleranza nella determinazione del tasso soglia.
art. 1815, comma 2, c.c.
La Corte richiama la questione dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta ai fini dell'applicazione della sanzione civilistica.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usura nei rapporti bancari, la commissione di massimo scoperto può assumere rilievo, ma la sua incidenza va verificata secondo il criterio di calcolo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, non in modo astratto o meramente assertivo.
- La deduzione del superamento del tasso soglia non è ammissibile se il ricorrente non spiega in concreto, alla luce del metodo di calcolo applicabile, come si sarebbe prodotto il superamento nel singolo rapporto.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; tuttavia la comparazione con il tasso soglia va effettuata secondo i parametri ricavabili dai decreti ministeriali e dalla giurisprudenza, tenendo conto della presenza o meno della rilevazione della maggiorazione media di mora.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se trascura una sola di esse, la censura è inammissibile.
- La censura in tema di usura su interessi moratori richiede la specifica indicazione e localizzazione della clausola contrattuale rilevante, nonché la chiara indicazione del momento e del criterio con cui si assume verificato il superamento della soglia.
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