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Sentenza

Sentenza n. 1898/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202503278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 313/2022, passata in giudicato, che aveva riconosciuto ai ricorrenti il beneficio annuo di € 500 tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con una pluralità di ricorsi riuniti, i docenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 313/2022 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria contro le amministrazioni, hanno dedotto il mancato pagamento delle somme dovute e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi, in quanto diretti all’esecuzione del medesimo titolo, e li ha accolti: dagli atti non risultava che la sentenza fosse stata eseguita. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare dopo l’inutile decorso del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola in € 10 giornalieri per ciascun ricorrente dalla scadenza del termine di 60 giorni fino all’insediamento del commissario. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800, oltre oneri e accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Il ritardo nell’esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme giustifica la penalità di mora; qui è stata fissata in € 10 giornalieri per ciascun ricorrente, dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    Per attivare l’ottemperanza a un titolo di condanna pecuniaria contro un’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio previsto dalla norma, computato dalla notifica alla sede reale dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    L’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico dell’amministrazione può avvenire, quando necessario, mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso; il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per compiere gli adempimenti esecutivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e decorso il termine dilatorio applicabile alle condanne pecuniarie contro la pubblica amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • In caso di ritardo nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione fino all’insediamento del commissario ad acta, con quantificazione riferita a ciascun beneficiario.
  • Più ricorsi diretti all’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale possono essere riuniti; la verifica dell’inadempimento va compiuta sulla base degli atti e può essere formulata nei limiti delle somme che risultino ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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