Cassazione Civile, Ordinanza n. 34816/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di una società poi fallita, di un credito commerciale vantato dalla ricorrente. La ricorrente ha agito contro l'ex amministratrice della debitrice, deducendo che comportamenti fraudolenti e di mala gestio avrebbero depauperato il patrimonio sociale, determinando l'insoddisfazione del credito e il successivo fallimento. In primo grado la domanda risarcitoria è stata respinta; in appello è stato dichiarato inammissibile il gravame. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato alcuni atti societari dai quali desumere un disegno fraudolento di sostituzione dell'attività della debitrice con nuove società; 2) violazione dell'art. 2476, comma 6, c.c., per avere ritenuto non provato il danno derivante dalla condotta dell'amministratore, che sarebbe invece conseguenza normale e prevedibile della mala gestio; 3) violazione dell'art. 2394 c.c., per avere negato la legittimazione del singolo creditore ad agire, assumendo l'esclusiva legittimazione del curatore fallimentare, nonostante la curatela non avesse esercitato alcuna azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito si fondava non sulla mancata considerazione dei documenti richiamati, ma sull'assenza di specifiche allegazioni circa concreti atti di gestione della società fallita che integrassero violazioni dei doveri dell'amministratrice. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio della decisione, che non era l'assenza del nesso causale in astratto, bensì la mancanza di allegazione di un danno diretto al patrimonio del terzo-creditore, richiesto dall'art. 2476 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta inerzia del curatore fallimentare non era stata prospettata nel giudizio di merito; inoltre la Corte ha ribadito che, per invocare la legittimazione del creditore in luogo del curatore, occorre allegare specifiche circostanze di fatto che dimostrino un'inerzia colpevole e non una mera valutazione di opportunità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
l'azione del terzo richiede la deduzione di un danno diretto al proprio patrimonio, oltre alla specifica allegazione delle condotte gestorie ascritte all'amministratore.
art. 2394 c.c.
la legittimazione del creditore sociale presuppone i requisiti dell'azione di responsabilità verso gli amministratori per insufficienza patrimoniale e non può essere affermata in modo generico.
art. 2394-bis c.c.
in presenza di fallimento della società, l'azione di responsabilità spettante ai creditori è riservata al curatore fallimentare, salvo i presupposti specifici per l'azione individuale del singolo creditore.
art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e dove siano stati prodotti e dedotti nei gradi di merito.
art. 360 c.p.c.
sono state dichiarate inammissibili censure formulate come vizio di motivazione o violazione di legge quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
alla declaratoria di inammissibilità segue il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Chi agisce per il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla mala gestio di un amministratore deve allegare in modo specifico i concreti atti gestori ascrivibili al convenuto e il danno diretto subito dal proprio patrimonio, non essendo sufficiente il richiamo generico a un disegno fraudolento o alla mera insolvenza della società debitrice.
- Per sostenere la legittimazione del singolo creditore ad agire in luogo del curatore fallimentare non basta la mera mancata proposizione dell'azione da parte della curatela: occorre allegare e dimostrare fatti specifici che rendano l'inerzia colpevole e non una semplice scelta di opportunità.
- Nel ricorso per cassazione, i documenti e i fatti storici invocati a sostegno della censura devono essere puntualmente indicati, con riferimento ai gradi di merito in cui sono stati dedotti e alle allegazioni specifiche da essi tratte.
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