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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, i) del Bando di Gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217/25, numero di pubblicazione dell’avviso: 747283-2025, in data 11 novembre 2025, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di cure domiciliari ad alta complessità, cure palliative e telemedicina per pazienti residenti nel territorio della provincia di Cosenza. Indizione e approvazione atti di gara”; ii) del disciplinare di gara; iii) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare: della deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza del 5 novembre 2025, n. 2702 e della successiva deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza del 10 novembre 2025, n. 2742, nonché del Capitolato tecnico prestazionale, dello Schema di Accordo Quadro, dello Schema Fabbisogni, degli ulteriori e connessi allegati, nella parte in cui impediscono o limitano la partecipazione alla procedura e la par condicio tra i concorrenti; iv) di tutti i chiarimenti resi laddove interpretati nel senso di impedire o limitare la partecipazione alla procedura e la par condicio tra i concorrenti; v) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio.

Giustizia amministrativa202501720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare e atti della gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo all'affidamento del servizio di cure domiciliari ad alta complessità, cure palliative e telemedicina, nonché i chiarimenti e gli atti connessi, nella parte ritenuta lesiva della partecipazione e della par condicio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico-prestazionale, lo schema di accordo quadro, lo schema dei fabbisogni, le deliberazioni dell'ASP di Cosenza di indizione e approvazione degli atti di gara e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e la declaratoria di inefficacia dell'eventuale accordo quadro stipulato nelle more. Le censure riguardavano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, le limitazioni alla partecipazione alla procedura e alla par condicio tra i concorrenti, anche in relazione ai requisiti e alle condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto della gara. Il giudizio cautelare si è concentrato sulla rilevanza dell'accreditamento sanitario ai fini della successiva contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Nazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In via sommaria, ha richiamato la qualificazione dell'accreditamento sanitario come provvedimento di carattere abilitativo-concessorio, distinto dall'autorizzazione, che attribuisce alla struttura lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L'effettiva abilitazione a fornire prestazioni a carico del SSN deriva invece dalla successiva stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, nei quali sono definiti programmi, volumi e tipologie delle prestazioni. Poiché non possono essere stipulati accordi contrattuali con operatori non accreditati, i provvedimenti dell'ASP sono stati ritenuti, allo stato degli atti e impregiudicata la valutazione definitiva sulla legittimità dell'operato amministrativo in materia di accreditamento, non vulnerabili dalle censure dedotte. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha riconosciuto prevalenza all'interesse pubblico alla contrattualizzazione di operatori sanitari privati idonei a erogare prestazioni di assistenza domiciliare integrata all'utenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della questione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 20 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La stipula degli accordi contrattuali definisce i programmi di attività, i volumi e le tipologie delle prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale; essa presuppone l'accreditamento dell'operatore.

  • art. 168, comma 7, TFUE

    l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate

    La disciplina europea degli appalti pubblici trova applicazione limitata nel settore considerato, in ragione della responsabilità degli Stati membri per la definizione e l'organizzazione dei servizi sanitari.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata rigettata.

Massime di principio

  • L'accreditamento sanitario ha natura abilitativo-concessoria e attribuisce alla struttura autorizzata lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, senza tuttavia abilitarla automaticamente a erogare prestazioni a carico del SSN.
  • L'effettiva possibilità di erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale presuppone, oltre all'accreditamento, la stipula di accordi contrattuali che definiscano programmi di attività, volumi e tipologie delle prestazioni erogabili.
  • In sede cautelare, le censure contro atti di contrattualizzazione sanitaria non sorreggono la sospensione quando, allo stato della cognizione sommaria, risulti che gli accordi contrattuali non possono essere stipulati con operatori privi di accreditamento.
  • Nella valutazione del periculum in mora relativo all'affidamento o alla contrattualizzazione di prestazioni sanitarie domiciliari, può prevalere l'interesse pubblico a garantire la disponibilità di operatori privati idonei a erogare le prestazioni all'utenza.
  • L'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari restano principalmente affidate alla responsabilità degli Stati membri; per tale ragione, nel settore considerato, i principi europei in materia di appalti pubblici possono trovare applicazione limitata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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