Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3319/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza di rigetto delle istanze di ricusazione del G.i.p. designato per l'udienza preliminare (d.ssa Paola Faggioni). Lamentavano che, in un distinto procedimento (n. 14432/2019/21 R.G., cd. Integautos), la d.ssa Faggioni avesse formulato, nell'ordinanza cautelare del 5/11/2020, valutazioni e affermazioni (es. riferimenti a condotte "accertate", alla politica di massimizzazione dei profitti di ASPI, giudizi sulla personalità degli imputati e cenni su una presunta consapevolezza di ammaloramenti degli stralli) tali da configurare un'anticipazione di giudizio e pregiudicare la sua imparzialità rispetto al procedimento principale sul crollo del ponte Morandi (proc. n. 7998/2018). La doglianza era fondata su violazione dell'art. 37 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che le espressioni e i giudizi contenuti nella premessa dell'ordinanza cautelare del G.i.p. fossero, quanto a contenuto, generiche e funzionali alla contestualizzazione e alla adozione delle misure cautelari nel procedimento derivato (Integautos) e che le valutazioni sui singoli imputati mirassero a spiegare esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione), non a manifestare un convincimento pregiudicante circa la loro responsabilità penale nel procedimento principale. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale (e la sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000) secondo cui la ricusazione è ammessa quando il giudice abbia manifestato un convincimento "pregiudicante" sui fatti della stessa res iudicanda; ma ha osservato che non tutte le valutazioni svolte in altro procedimento, anche se attinenti a soggetti comuni o a fonti probatorie parzialmente sovrapponibili, costituiscono anticipazione di giudizio idonea a giustificare la ricusazione. In sintesi: nessuna anticipazione di giudizio rilevante emergeva dall'ordinanza cautelare, per cui il rigetto della ricusazione da parte della Corte d'appello era legittimo.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    "nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"

    La norma disciplina la ricusazione per manifestazione del convincimento: la giurisprudenza richiede che la manifestazione sia 'indebita' (cioè connotata da un quid pluris di illegittimità) e che consista in un'anticipazione di valutazioni sul merito. Tuttavia la Consulta (sent. n. 283/2000) ha ampliato la protezione riconoscendo che anche valutazioni pregudizievoli espresse legittimamente in altro procedimento possono giustificare la ricusazione, purché risultino effettivamente pregiudicanti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 283/2000

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 nella parte in cui non prevedeva la ricusazione quando il giudice, pur avendo legittimamente esercitato le proprie funzioni in un altro procedimento, abbia espresso valutazioni di merito pregiudizievoli sulla stessa regiudicanda; tale pronuncia amplia l'ambito applicativo della ricusazione rispetto al testo letterale dell'art. 37.

  • art. 36 e artt. 34 e ss. cod. proc. pen. (astensione, incompatibilità, ricusazione)

    Quadro normativo degli istituti che tutelano imparzialità e terzietà del giudice; richiamato per distinguere i casi di astensione/incompatibilità da quelli di ricusazione per manifestazione di convincimento.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (es. pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto che molte espressioni del G.i.p. fossero funzionali a motivare esigenze cautelari ex art. 274 e non anticipazioni di giudizio sul merito.

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità degli atti compiuti da un giudice la cui ricusazione sia stata poi accolta; la Corte Cassazione distingue tra precarietà degli atti e fondatezza della ricusazione.

  • Convenzione EDU, art. 6 e Costituzione art. 111 (richiamo ai principi di imparzialità)

    Principi costituzionali e convenzionali di imparzialità del giudice che informano l'interpretazione delle cause di ricusazione e la necessità di bilanciare tutela delle parti e funzionamento del sistema processuale.

Massime di principio

  • La ricusazione per manifestazione di convincimento richiede che le affermazioni del giudice costituiscano una vera e propria anticipazione di giudizio sul merito: valutazioni generiche o parti di motivazione funzionali all'adozione di misure cautelari in altro procedimento non sempre sono sufficienti.
  • Valutazioni espresse legittimamente in un procedimento diverso possono comunque giustificare la ricusazione se risultano obiettivamente "pregiudicanti" rispetto alla stessa res iudicanda; va sempre valutato il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'atto emesso.
  • Occorre distinguere tra: a) opinioni generiche o ricostruzioni storiche funzionali alla motivazione cautelare (non ricusabili), e b) formulazioni precise che esprimono convincimenti sulla responsabilità penale dell'imputato (potenzialmente ricusabili).
  • La mera sovrapposizione parziale di fonti probatorie o la ripetuta partecipazione del magistrato a procedimenti nei confronti degli stessi soggetti non determinano automaticamente incompatibilità o ricusazione; è necessario dimostrare un effettivo pregiudizio derivante da anticipazioni di giudizio.
  • Se si teme pregiudizio in vista di riti alternativi (es. abbreviato), l'istanza di ricusazione deve comunque provare l'effettiva capacità delle precedenti dichiarazioni di condizionare la decisione di merito, tenendo conto che la presentazione dell'istanza non sospende automaticamente il procedimento.
  • In pratica: per cercare di ottenere l'accoglimento di una ricusazione basata su atti in altro procedimento è necessario evidenziare frammenti motivazionali specifici e valutazioni di merito direttamente riferibili al fatto storico oggetto del giudizio, non semplici affermazioni generali od occasioni narrative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.