Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato su più censure: principalmente la celebrazione dell'udienza del 17/09/2021 nonostante la Corte fosse stata informata che l'imputato era sottoposto a detenzione per altra causa e non fosse stato tradotto né collegato in videoconferenza, senza che risultasse rinuncia dell'imputato a presenziare (viziando la decisione per nullità procedurale). Ulteriori censure riguardavano presunto travisamento della prova da parte del giudice di primo grado con riferimento alle testimonianze di Frascolla, Andretta e Mancino e alla documentazione contabile,erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e configurabilità del reato di cui all'art. 611 c.p., nonché mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite, ha affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa, conosciuta dal giudice, costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e la traduzione ovvero il collegamento in videoconferenza; in mancanza della traduzione e senza rinuncia dell'imputato, la celebrazione dell'udienza e la decisione sono viziati da nullità insanabile. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Potenza per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Norma che era alla base dell'accusa (tentata estorsione aggravata). Nel provvedimento è richiamata quale titolo di imputazione, senza ulteriore interpretazione sostanziale nella decisione di legittimità.
art. 629 c.p.
Richiamato come motivo di censura da parte della difesa (erronea applicazione), ma la Suprema Corte si è pronunciata principalmente sul profilo procedurale relativo alla presenza dell'imputato; non è stata svolta una valutazione decisiva sull'applicazione concreta di questa norma nel dispositivo qui impugnato.
art. 611 c.p.
Riferito dalla difesa come possibile contestazione relativa alla condotta dell'imputato; la Cassazione non ha invece deciso sul merito di questa censura, avendo annullato per vizio procedurale.
art. 420-bis c.p.p.
Interpretazione chiara dalla giurisprudenza citata: l'istituto dell'assenza (420-bis) si applica solo se l'imputato consente alla celebrazione in sua assenza o rifiuta esplicitamente di assistervi; se il giudice è a conoscenza di un legittimo impedimento (es. detenzione per altra causa) non può dichiarare contumacia o assenza senza che l'imputato rinunci espressamente.
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022) e Sez. U., n. 37483 del 26/09/2006
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la detenzione per altra causa, se nota al giudice, costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato o comunque il consistente adempimento degli accorgimenti necessari (es. collegamento in videoconferenza). In presenza di tale impedimento e senza rinuncia, la dichiarazione di contumacia o assenza è illegittima.
Massime di principio
- Se il giudice è informato che l'imputato è sottoposto a detenzione per altra causa, ciò costituisce legittimo impedimento: il procedimento deve essere rinviato e deve essere disposta la traduzione dell'imputato o, se disponibile, la sua partecipazione in videoconferenza; procedere comunque comporta nullità della decisione.
- La dichiarazione di contumacia o assenza dell'imputato non è legittima quando il giudice conosce un legittimo impedimento salvo che l'imputato rinunci espressamente a presenziare o rifiuti di partecipare.
- Le censure di travisamento della prova e di errata valutazione documentale richiedono che la Corte d'appello verifichi l'effettiva incidenza delle presunte difformità sul ragionamento probatorio; una mera rivisitazione complessiva senza confronto puntuale può non essere sufficiente ad assorbire il motivo d'appello.
- Le questioni sostanziali (erronea qualificazione giuridica della condotta, mancata riconoscenza delle attenuanti) vanno specificamente motivate e valutate nel merito; se sussiste una nullità procedurale rilevante, il giudizio di legittimità può annullare la sentenza senza entrare nel merito, disponendo il rinvio per il prosieguo.
- In situazioni analoghe, la difesa deve tempestivamente segnalare la condizione di detenzione e chiedere la traduzione o il collegamento; il giudice deve annotare la comunicazione e adottare i provvedimenti necessari prima di procedere all'udienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →