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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era fondato su più censure: principalmente la celebrazione dell'udienza del 17/09/2021 nonostante la Corte fosse stata informata che l'imputato era sottoposto a detenzione per altra causa e non fosse stato tradotto né collegato in videoconferenza, senza che risultasse rinuncia dell'imputato a presenziare (viziando la decisione per nullità procedurale). Ulteriori censure riguardavano presunto travisamento della prova da parte del giudice di primo grado con riferimento alle testimonianze di Frascolla, Andretta e Mancino e alla documentazione contabile,erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e configurabilità del reato di cui all'art. 611 c.p., nonché mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite, ha affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa, conosciuta dal giudice, costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e la traduzione ovvero il collegamento in videoconferenza; in mancanza della traduzione e senza rinuncia dell'imputato, la celebrazione dell'udienza e la decisione sono viziati da nullità insanabile. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Potenza per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Norma che era alla base dell'accusa (tentata estorsione aggravata). Nel provvedimento è richiamata quale titolo di imputazione, senza ulteriore interpretazione sostanziale nella decisione di legittimità.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come motivo di censura da parte della difesa (erronea applicazione), ma la Suprema Corte si è pronunciata principalmente sul profilo procedurale relativo alla presenza dell'imputato; non è stata svolta una valutazione decisiva sull'applicazione concreta di questa norma nel dispositivo qui impugnato.

  • art. 611 c.p.

    Riferito dalla difesa come possibile contestazione relativa alla condotta dell'imputato; la Cassazione non ha invece deciso sul merito di questa censura, avendo annullato per vizio procedurale.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Interpretazione chiara dalla giurisprudenza citata: l'istituto dell'assenza (420-bis) si applica solo se l'imputato consente alla celebrazione in sua assenza o rifiuta esplicitamente di assistervi; se il giudice è a conoscenza di un legittimo impedimento (es. detenzione per altra causa) non può dichiarare contumacia o assenza senza che l'imputato rinunci espressamente.

  • Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022) e Sez. U., n. 37483 del 26/09/2006

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la detenzione per altra causa, se nota al giudice, costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato o comunque il consistente adempimento degli accorgimenti necessari (es. collegamento in videoconferenza). In presenza di tale impedimento e senza rinuncia, la dichiarazione di contumacia o assenza è illegittima.

Massime di principio

  • Se il giudice è informato che l'imputato è sottoposto a detenzione per altra causa, ciò costituisce legittimo impedimento: il procedimento deve essere rinviato e deve essere disposta la traduzione dell'imputato o, se disponibile, la sua partecipazione in videoconferenza; procedere comunque comporta nullità della decisione.
  • La dichiarazione di contumacia o assenza dell'imputato non è legittima quando il giudice conosce un legittimo impedimento salvo che l'imputato rinunci espressamente a presenziare o rifiuti di partecipare.
  • Le censure di travisamento della prova e di errata valutazione documentale richiedono che la Corte d'appello verifichi l'effettiva incidenza delle presunte difformità sul ragionamento probatorio; una mera rivisitazione complessiva senza confronto puntuale può non essere sufficiente ad assorbire il motivo d'appello.
  • Le questioni sostanziali (erronea qualificazione giuridica della condotta, mancata riconoscenza delle attenuanti) vanno specificamente motivate e valutate nel merito; se sussiste una nullità procedurale rilevante, il giudizio di legittimità può annullare la sentenza senza entrare nel merito, disponendo il rinvio per il prosieguo.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve tempestivamente segnalare la condizione di detenzione e chiedere la traduzione o il collegamento; il giudice deve annotare la comunicazione e adottare i provvedimenti necessari prima di procedere all'udienza.

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