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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 21398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per IRES della società e IRPEF attribuita ai soci (art. 5 TUIR) per gli anni 1996 e 1997; la Guardia di Finanza effettuò verifiche e accertamenti bancari che evidenziarono maggiori redditi. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR, riformando, li aveva invece rigettati ritenendo probanti gli accertamenti bancari e non sufficienti le prove difensive. I contribuenti proposero ricorso per cassazione con undici motivi, tra cui soprattutto la nullità per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza (violazione D.Lgs. 546/1992, artt. 17 e 31), carenza di motivazione sul rigetto delle prove allegate, vizio nell'uso delle presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari, mancata valutazione della riconducibilità di conti intestati a terzi alla contabilità sociale, vizi nella raccolta di sommarie informazioni da persone indagate e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto viziata la comunicazione dell'avviso di trattazione d'udienza perché, pur potendo applicarsi la regola residuale dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 546/1992 (che ammette il deposito in segreteria quando la comunicazione non può essere eseguita per variazione non comunicata del domicilio), nel caso concreto la Commissione si limitò ad un'affissione "all'albo" senza formale deposito in segreteria risultante negli atti. Tale difetto ha determinato la nullità della decisione impugnata. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi e demandando alla nuova formazione anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 17, comma 3, consente in via residuale il deposito in segreteria quando la comunicazione non può essere eseguita a causa dell'inefficacia delle indicazioni fornite (es. variazione di domicilio non comunicata). Tuttavia la Corte chiarisce che il mero imbrattamento/affissione all'albo non sostituisce il formale deposito in segreteria richiesto dalla norma.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Usata nel ricorso per criticare l'impiego delle presunzioni bancarie e la regolarità dell'accertamento, ma dalla decisione di Cassazione l'analisi è assorbita dalla questione processuale; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'applicazione dell'art.32 se non nel contesto delle censure dedotte.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Citato tra le norme relative ai controlli e alle presunzioni derivanti dagli accertamenti, richiamato dai ricorrenti ma non definito nel merito dalla Cassazione, la quale ha deciso per nullità processuale.

  • Codice civile

    Riferito al principio della prova dell'onere probatorio; i ricorrenti contestavano l'erronea applicazione delle presunzioni bancarie e la mancata valutazione delle controprove, ma la Corte ha rinviato la valutazione a diverso giudizio per la nullità processuale accertata.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati in relazione ai profili di diritto di difesa, contraddittorio e ragionevole durata del processo; la Corte ha bilanciato l'esigenza di efficienza processuale con il diritto alla corretta comunicazione degli atti, ritenendo qui violato il requisito formale della comunicazione dell'udienza.

  • Codice di procedura civile

    articoli 115, 132 c.p.c., comma 2, n.4, 329, 350, 64

    Richiamati dai ricorrenti per vizi di motivazione e di valutazione probatoria; la Corte ne prende atto ma assorbe l'esame nel provvedimento di cassazione basato sulla nullità della comunicazione.

Massime di principio

  • In contenzioso tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione d'udienza segue le regole speciali del D.Lgs. 546/1992: se la comunicazione non può essere eseguita per variazione non comunicata del domicilio, la segreteria può procedere al deposito in segreteria ai sensi dell'art.17, comma 3.
  • Il deposito formale in segreteria è distinto dalla mera "affissione all'albo": il primo è la modalità prescritta dalla norma e deve risultare nel fascicolo; la sola affissione non garantisce la validità della comunicazione.
  • Se la parte o il difensore non comunicano la variazione di domicilio, l'ufficio giudiziario non è tenuto a compiere ricerche ulteriori e può usare la procedura residuale prevista dalla legge (deposito in segreteria), ma deve rispettare le formalità richieste.
  • I vizi formali di comunicazione dell'udienza possono determinare la nullità della decisione e assorbire questioni di merito, con rinvio ad altra formazione per il riesame nel merito.
  • Gli accertamenti bancari costituiscono elementi di prova idonei a fondare presunzioni, ma la loro efficacia dipende dalla valutazione del giudice e dalla capacità della parte di fornire idonea prova contraria e dimostrare l'estraneità o la riconducibilità a terzi delle movimentazioni.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve conservare e documentare l'avvenuta difesa procedurale (ricevute di notifiche, comunicazioni di variazione domicilio), mentre l'Amministrazione e gli uffici giudiziari devono attestare nei atti le modalità formali di deposito o comunicazione per evitare nullità processuali.

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