Cassazione Civile, Ordinanza n. 36985/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un’azione dell’avvocato per ottenere dal condominio il pagamento di compensi professionali asseritamente ancora dovuti per attività svolta in una vertenza del condominio contro un condomino, comprensiva di attività giudiziale e stragiudiziale. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, imputando un acconto di euro 918,71 alla prestazione relativa al decreto ingiuntivo e liquidando un importo ulteriore, con compensazione integrale delle spese. In appello il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame dell’avvocato, ritenendo che il bonifico di euro 918,71 fosse riferito alla prestazione professionale connessa al decreto ingiuntivo, che alcune voci professionali fossero una tantum e che per altre, come corrispondenza informativa e ricerca documenti, mancasse prova dell’effettività della prestazione. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1193 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la causale del bonifico fosse stata male interpretata e che il tribunale non avesse valutato correttamente la documentazione prodotta; 2) violazione degli artt. 112, 329, 346 e 347 c.p.c. e delle tariffe professionali, lamentando omessa pronuncia su alcune voci di compenso e un’erronea estensione del thema decidendum in appello; 3) violazione degli artt. 92, 132 e 167 c.p.c. in tema di spese del primo grado, contestando la compensazione; 4) violazione degli artt. 112, 132 e 167 c.p.c. e delle regole sulle spese, contestando la condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e della causale del pagamento, attività preclusa in cassazione; inoltre, trattandosi di sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado, operava la preclusione sulla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la "doppia conforme". Il secondo motivo è stato respinto perché le doglianze di omessa pronuncia non erano ritualmente formulate e, comunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a prestazioni professionali, ogni contestazione sull’attività svolta consente al giudice di verificare anche il quantum; il tribunale aveva inoltre correttamente ricostruito il devolutum in appello. Il terzo motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese di primo grado è stata ricondotta alla soccombenza reciproca, criterio che legittima la compensazione, e la valutazione del riparto delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché, essendo stato integralmente rigettato l’appello, il condannare l’appellante alle spese di secondo grado costituisce applicazione del principio di causalità; resta insindacabile la scelta del giudice di non compensare le spese. Il ricorso è stato quindi rigettato e, non essendosi costituito il resistente, non è stata adottata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale dell’avvocato ricorrente nel giudizio di legittimità
art. 1193 c.c.
chi ha più debiti (...) può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare
la Corte lo richiama per affermare che l’imputazione del pagamento deve essere valutata in base alla dichiarazione del debitore e al contesto documentale, e che l’accertamento compiuto dai giudici di merito era congruo
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non volerla osservare o utilizzi prove non dedotte dalle parti
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione all’anomalia motivazionale denunciabile come vizio di legittimità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come base formale per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ricorda che non consente il riesame del merito e, nel caso di doppia conforme, è ulteriormente precluso
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
la sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia va dedotta ritualmente come nullità della sentenza e riguarda le domande o eccezioni di merito, non le questioni processuali
art. 329 c.p.c.
citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza
art. 346 c.p.c.
citato dal ricorrente in tema di decadenze dell’appellato, ma la censura è stata respinta
art. 347 c.p.c.
citato dal ricorrente in tema di regole del giudizio di appello, senza incidenza sull’esito
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca; la valutazione del riparto è discrezionale e non richiede proporzionalità matematica
art. 167 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma le doglianze correlate sono state respinte
art. 342 c.p.c.
il thema decidendum in appello si estende anche ai punti necessariamente connessi a quelli specificamente censurati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto
art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.
menzionato solo nella ricostruzione del diverso giudizio di revocazione pendente tra le stesse parti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura della documentazione, salvo i ristretti casi di anomalia motivazionale o violazione delle regole legali di valutazione della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile come motivo di legittimità solo quando il giudice abbia applicato un diverso regime probatorio da quello imposto dalla legge, non quando abbia semplicemente attribuito maggiore attendibilità a un documento rispetto ad altri.
- In presenza di sentenza d’appello pienamente conforme a quella di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti della "doppia conforme".
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, ogni contestazione sull’attività espletata legittima il giudice a verificare anche il quantum debeatur e l’effettività delle singole prestazioni.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande o eccezioni di merito e deve essere dedotta come nullità della decisione; non basta una critica alla motivazione o al modo in cui la questione è stata esaminata.
- Ai fini dell’appello, il devolutum comprende anche i punti della sentenza di primo grado che siano necessariamente connessi ai capi specificamente impugnati; il giudice di secondo grado può quindi riesaminare questioni collegate senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum.
- La compensazione delle spese processuali è legittima in caso di soccombenza reciproca e la quantificazione del riparto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, senza necessità di una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.
- Quando l’appello è integralmente rigettato, la condanna dell’appellante alle spese del grado segue il principio di causalità, essendo tenuto al rimborso chi ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
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