Sentenza n. 359/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2025 pubblicata il 25/02/2025 emessa dal Tribunale di Ravenna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Ravenna. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza civile definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza posta in esecuzione sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e questa non abbia adempiuto alle statuizioni in essa contenute, una volta decorso il termine dilatorio applicabile.
- In presenza di un'inadempienza perdurante dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato, detraendo dalle somme dovute quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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