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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8396/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania (13/12/2023) che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e dichiarando inammissibile la richiesta di pena sostitutiva avanzata da Fallo Rosario. Le censure includevano: nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario (violazione del divieto previsto per reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a)); inutilizzabilità di prove acquisite in primo grado; violazioni di garanzie costituzionali e convenzionali (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.); errata applicazione di norme sostanziali (artt. 157 e 416 c.p.) e processuali (artt. 545-bis, 597, 585 c.p.p. e disposizioni legislative connesse); contestazioni circa l'affermazione di responsabilità, l'applicazione di circostanze aggravanti e la prescrizione del delitto associativo; e infine doglianze relative alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sanzione sostitutiva nel concordato, per tardività e per superamento dei limiti previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla questione principale relativa alla presunta nullità per partecipazione di giudice onorario la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il procedimento si era incardinato prima dell'entrata in vigore del divieto (il decreto che disponeva il giudizio risale all'08/07/2015), pertanto la presenza del giudice onorario era legittima alla luce delle norme transitorie. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per diversi motivi: questioni di fatto o accertamenti riservati al merito (es. prescrizione valutabile con accertamenti di fatto), vizi preclusi in sede di legittimità rispetto al concordato in appello, o doglianze sulla determinazione della pena non rilevanti ai fini di legittimità. In ordine alla richiesta di pena sostitutiva del Fallo Rosario, la Corte ha confermato l'inammissibilità sia per tardività e mancanza del consenso del pubblico ministero nell'accordo, sia perché la pena complessiva finale (4 anni e 7 mesi e multa) eccede i limiti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive tenuto conto dell'art. 81 c.p. e dell'unificazione delle pene. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamata solo in relazione al rito di trattazione con contraddittorio scritto; disciplina procedurale sulle modalità di trattazione.

  • art. 8 D.L. n. 198/2022

    Richiamato come norma che consente il contraddittorio scritto nelle cause indicate; rilevanze procedurali.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il concordato in appello; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze rese ex art. 599-bis, in particolare con riferimento alle doglianze ammesse (formazione della volontà della parte, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari in sede di cassazione.

  • art. 12 d.lgs. n. 116/2017

    Invocato dai ricorrenti per censurare la partecipazione del giudice onorario; la Corte analizza la norma insieme alle disposizioni transitorie e conclude che non si applicava al processo in esame perché iniziato prima dell'entrata in vigore del divieto.

  • art. 30 d.lgs. n. 117/2017 (richiamato nelle disposizioni transitorie)

    Norma transitoria che mantiene la destinazione dei giudici onorari per i procedimenti già assegnati alla data di entrata in vigore e che, per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), prevede l'esenzione del divieto se l'azione penale era già esercitata; la Corte la utilizza per legittimare la composizione del collegio originario.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Catalogo dei reati per i quali il divieto di utilizzare giudici onorari si applica; rilevante per la questione di composizione del collegio e per la valutazione delle norme transitorie.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Richiamato come censura relativa a presunte nullità e inutilizzabilità di prove assunte in primo grado; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate per contestare la regolarità del contraddittorio o delle prove; non ha portato alla riforma.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tra le doglianze costituzionali/eurpee (diritto a un giusto processo); la Corte non ha ritenuto fondate o ammissibili le relative doglianze.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come profilo di garanzia costituzionale, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata tra le contestazioni, non decisiva ai fini della cassazione nel caso concreto.

  • art. 587, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto estintivo dell'impugnazione: ove fondata la nullità della sentenza di primo grado, l'impugnazione gioverebbe anche agli altri imputati; la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a presunte condizioni di proscioglimento o valutazioni del merito; la Corte ha escluso l'ammissibilità di doglianze che attengono a questioni rinunciate o precluse.

  • artt. 157 e 416 cod. pen.

    Norme penali sostanziali invocate dai ricorrenti per contestare qualificazioni giuridiche; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili o soggette a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • artt. 545-bis, 597 e 585 cod. proc. pen.

    Norme procedurali citate tra le doglianze; la loro applicazione nei termini dedotti non ha condotto alla riforma perché le doglianze erano precluse in sede di legittimità.

  • art. 95 D.Lgs. n. 150/2022

    Riferimento normativo tra le doglianze; nessun effetto favorevole per i ricorrenti nella decisione di cassazione.

  • artt. 129, 533, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli specifici motivi di Magliuolo (presunta illegittima affermazione di responsabilità e mancata esclusione di aggravanti); la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o preclusi.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nell'ambito delle doglianze sulla responsabilità; non ha determinato accoglimento.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Citato nella valutazione dei limiti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto che la pena finale fosse oltre i limiti per la sostituzione.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Rilevato per i criteri di applicazione delle sanzioni sostitutive e combinato con l'art. 20-bis c.p.; la Corte afferma che per più reati unificati occorre considerare la pena complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che, in caso di concorso di reati, ai fini del calcolo dei limiti per le sanzioni sostitutive va considerata la pena risultante dagli aumenti; questo ha impedito l'applicazione della sostitutiva a Fallo.

  • D.Lgs. n. 31 del 2024 (modifica art. 599-bis)

    Richiamato per osservare che la richiesta di pena sostitutiva può essere avanzata anche nel concordato, ma deve far parte dell'accordo e, per prassi giurisprudenziale, avere il consenso del P.M.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti a euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • La partecipazione di giudici onorari a un collegio è valutata anche alla luce delle norme transitorie: se il procedimento è stato incardinato prima dell'entrata in vigore del divieto, la loro presenza può essere legittima.
  • Avverso sentenze emesse su concordato in appello (art. 599-bis), la cassazione è limitata: sono ammissibili solo censure riguardanti la volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia; molte questioni di fatto o di merito restano precluse.
  • La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, anche se proposta in procedure concordate, deve essere parte integrante dell'accordo e rispettare i limiti di pena previsti dalla legge; per reati plurimi va considerata la pena complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p.
  • Problematiche relative alla prescrizione formulate come questioni di fatto o fondate su accertamenti cronologici concreti sono generalmente precluse in sede di legittimità, salvo profili di diritto puro chiaramente deducibili.
  • La tardività della richiesta di pena sostitutiva e la mancata adesione del pubblico ministero possono determinare l'inammissibilità della stessa, specie quando la giurisprudenza ritiene che tali istanze debbano far parte dell'accordo che definisce la pena.
  • Le doglianze attinenti alla determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se traducono un'illeicità della sanzione (es. fuori dai limiti edittali o diversa dalla legge); valutazioni di merito o sulla sussistenza di circostanze sono in gran parte precluse.

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