Cassazione Penale, Sentenza n. 8396/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania (13/12/2023) che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e dichiarando inammissibile la richiesta di pena sostitutiva avanzata da Fallo Rosario. Le censure includevano: nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario (violazione del divieto previsto per reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a)); inutilizzabilità di prove acquisite in primo grado; violazioni di garanzie costituzionali e convenzionali (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.); errata applicazione di norme sostanziali (artt. 157 e 416 c.p.) e processuali (artt. 545-bis, 597, 585 c.p.p. e disposizioni legislative connesse); contestazioni circa l'affermazione di responsabilità, l'applicazione di circostanze aggravanti e la prescrizione del delitto associativo; e infine doglianze relative alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sanzione sostitutiva nel concordato, per tardività e per superamento dei limiti previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla questione principale relativa alla presunta nullità per partecipazione di giudice onorario la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il procedimento si era incardinato prima dell'entrata in vigore del divieto (il decreto che disponeva il giudizio risale all'08/07/2015), pertanto la presenza del giudice onorario era legittima alla luce delle norme transitorie. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per diversi motivi: questioni di fatto o accertamenti riservati al merito (es. prescrizione valutabile con accertamenti di fatto), vizi preclusi in sede di legittimità rispetto al concordato in appello, o doglianze sulla determinazione della pena non rilevanti ai fini di legittimità. In ordine alla richiesta di pena sostitutiva del Fallo Rosario, la Corte ha confermato l'inammissibilità sia per tardività e mancanza del consenso del pubblico ministero nell'accordo, sia perché la pena complessiva finale (4 anni e 7 mesi e multa) eccede i limiti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive tenuto conto dell'art. 81 c.p. e dell'unificazione delle pene. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata solo in relazione al rito di trattazione con contraddittorio scritto; disciplina procedurale sulle modalità di trattazione.
art. 8 D.L. n. 198/2022
Richiamato come norma che consente il contraddittorio scritto nelle cause indicate; rilevanze procedurali.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato in appello; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze rese ex art. 599-bis, in particolare con riferimento alle doglianze ammesse (formazione della volontà della parte, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari in sede di cassazione.
art. 12 d.lgs. n. 116/2017
Invocato dai ricorrenti per censurare la partecipazione del giudice onorario; la Corte analizza la norma insieme alle disposizioni transitorie e conclude che non si applicava al processo in esame perché iniziato prima dell'entrata in vigore del divieto.
art. 30 d.lgs. n. 117/2017 (richiamato nelle disposizioni transitorie)
Norma transitoria che mantiene la destinazione dei giudici onorari per i procedimenti già assegnati alla data di entrata in vigore e che, per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), prevede l'esenzione del divieto se l'azione penale era già esercitata; la Corte la utilizza per legittimare la composizione del collegio originario.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Catalogo dei reati per i quali il divieto di utilizzare giudici onorari si applica; rilevante per la questione di composizione del collegio e per la valutazione delle norme transitorie.
art. 33 cod. proc. pen.
Richiamato come censura relativa a presunte nullità e inutilizzabilità di prove assunte in primo grado; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme invocate per contestare la regolarità del contraddittorio o delle prove; non ha portato alla riforma.
art. 6 CEDU
Richiamato tra le doglianze costituzionali/eurpee (diritto a un giusto processo); la Corte non ha ritenuto fondate o ammissibili le relative doglianze.
art. 111 Cost.
Invocato come profilo di garanzia costituzionale, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 526 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata tra le contestazioni, non decisiva ai fini della cassazione nel caso concreto.
art. 587, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato per l'effetto estintivo dell'impugnazione: ove fondata la nullità della sentenza di primo grado, l'impugnazione gioverebbe anche agli altri imputati; la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a presunte condizioni di proscioglimento o valutazioni del merito; la Corte ha escluso l'ammissibilità di doglianze che attengono a questioni rinunciate o precluse.
artt. 157 e 416 cod. pen.
Norme penali sostanziali invocate dai ricorrenti per contestare qualificazioni giuridiche; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili o soggette a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
artt. 545-bis, 597 e 585 cod. proc. pen.
Norme procedurali citate tra le doglianze; la loro applicazione nei termini dedotti non ha condotto alla riforma perché le doglianze erano precluse in sede di legittimità.
art. 95 D.Lgs. n. 150/2022
Riferimento normativo tra le doglianze; nessun effetto favorevole per i ricorrenti nella decisione di cassazione.
artt. 129, 533, 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione agli specifici motivi di Magliuolo (presunta illegittima affermazione di responsabilità e mancata esclusione di aggravanti); la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o preclusi.
art. 27, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale nell'ambito delle doglianze sulla responsabilità; non ha determinato accoglimento.
art. 20-bis cod. pen.
Citato nella valutazione dei limiti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto che la pena finale fosse oltre i limiti per la sostituzione.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Rilevato per i criteri di applicazione delle sanzioni sostitutive e combinato con l'art. 20-bis c.p.; la Corte afferma che per più reati unificati occorre considerare la pena complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per spiegare che, in caso di concorso di reati, ai fini del calcolo dei limiti per le sanzioni sostitutive va considerata la pena risultante dagli aumenti; questo ha impedito l'applicazione della sostitutiva a Fallo.
D.Lgs. n. 31 del 2024 (modifica art. 599-bis)
Richiamato per osservare che la richiesta di pena sostitutiva può essere avanzata anche nel concordato, ma deve far parte dell'accordo e, per prassi giurisprudenziale, avere il consenso del P.M.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti a euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La partecipazione di giudici onorari a un collegio è valutata anche alla luce delle norme transitorie: se il procedimento è stato incardinato prima dell'entrata in vigore del divieto, la loro presenza può essere legittima.
- Avverso sentenze emesse su concordato in appello (art. 599-bis), la cassazione è limitata: sono ammissibili solo censure riguardanti la volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia; molte questioni di fatto o di merito restano precluse.
- La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, anche se proposta in procedure concordate, deve essere parte integrante dell'accordo e rispettare i limiti di pena previsti dalla legge; per reati plurimi va considerata la pena complessiva risultante dagli aumenti ex art. 81 c.p.
- Problematiche relative alla prescrizione formulate come questioni di fatto o fondate su accertamenti cronologici concreti sono generalmente precluse in sede di legittimità, salvo profili di diritto puro chiaramente deducibili.
- La tardività della richiesta di pena sostitutiva e la mancata adesione del pubblico ministero possono determinare l'inammissibilità della stessa, specie quando la giurisprudenza ritiene che tali istanze debbano far parte dell'accordo che definisce la pena.
- Le doglianze attinenti alla determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se traducono un'illeicità della sanzione (es. fuori dai limiti edittali o diversa dalla legge); valutazioni di merito o sulla sussistenza di circostanze sono in gran parte precluse.
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