Sentenza n. 221/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 54 del 17 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 54 del 17 febbraio 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. La sentenza era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo tutti gli adempimenti necessari e corrispondendo le somme ancora dovute. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione coattiva dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il TAR ha ritenuto decorso tale termine.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale presupposto per individuare la finalità della Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non dimostra di avere eseguito un giudicato formatosi nei suoi confronti, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
- Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, disciplinandone i poteri, il termine di intervento e le modalità di attivazione da parte del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli adempimenti amministrativi necessari e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
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