Ordinanza n. 640/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 29 Gennaio 2025; 2) dell’istruttoria condotta dal Rup – Segretario della CCIAA e dei relativi esiti comunicati dallo stesso RUP alla Regione in data 27 marzo 2024 con nota prot. 27404 e di tutti gli atti ivi richiamati tra cui in particolare i verbali da n.1 a 86, i controlli “a campione” svolti, il sorteggio dei campioni, ed i controlli totalitari; 3) del provvedimento prot. 93226/U del 17 ottobre 2024 con il quale il Commissario Straordinario della CCIAA ha determinato di affidare al Segretario Generale della CCIAA di Napoli il perfezionamento dell’istruttoria “depurandola dalle criticità” rilevate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 19 settembre 2024 e nella Sentenza del Tar Campania n. 5199 del 2024; 4) della nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione gli esiti delle attività del supplemento istruttorio pur rassegnando conclusioni sotto forma dubitativa; 5) degli allegati alla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 di cui al precedente punto 4) ed in particolare della relazione del Rup prot. n. 134758/U del 17 dicembre 2024 ed i relativi allegati dalla quale risulta che il Rup, contrastando le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, ha stabilito di non procedere ai necessari approfondimenti istruttori necessari per depurare l’istruttoria dalle criticità rilevate dal Presidente della Giunta Regionale Campania con Decreto 68/2024 ed ha invece confermato le decisioni assunte durante la prima istruttoria e di cui ai verbali n. da 1 a 86 già trasmessi in data 27 marzo 2024 con nota prot. 27404; 6) dei verbali del supplemento istruttorio condotto dal Rup con l’ausilio del Gruppo di Lavoro e precisamente dei verbali: n. 1 del 24.10.2024, n. 2 del 29.10. 2024, n. 3 del 31.10.2024, n. 4 del 5.11.2024, n. 5 del 7.11.2024, n. 6 dell’11.11.2024, n. 7 del 14.11.2024, n. 8 del 19.11.2024, n. 9 del 20.11.2024, n.10 del 21.11.2024, n. 11 del 26.11.2024, n.12 del 26.11.2024, n. 13 del 2.12.2024, n. 14 del 3.12.2024, n. 15 del 9.12.2024, n. 16 del 9.12.2024, n. 17 del 10.12.2024, n. 18 del 13.12.2024; 7) della nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025 a firma del Segretario Generale e RUP della CCIAA di Napoli con la quale sono state comunicate alla Regione le c.d. “numeriche associative” e dei relativi allegati alla nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025; 8) della nota prot. 5279 del 22.01.2025 con la quale il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli ha fornito chiarimenti al Presidente della Regione sulla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024 con la quale il Commissario Straordinario aveva rassegnato conclusioni sotto forma dubitativa ed ha confermato i dubbi espressi in merito alla correttezza delle decisioni assunte dal Rup; 9) della nota prot. 0004636/U del 21.01.2025 a firma del RUP della CCIAA allegata alla nota prot. 5279 del 22.01.2025 di cui al precedente punto 8); 10) della nota prot. 0005660/U del 23.01.2025 con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso ulteriori dati richiesti dalla Giunta della Regione Campania con nota prot. PG/2025/0035146 del 23.01.2025; 11) della verifica dell’istruttoria condotta dagli uffici Regionali e della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria condotta dalla Regione, resa dal Direttore Generale a mezzo della sottoscrizione del Decreto impugnato sub.1, verifica che ha condotto al Presidente della Giunta Regionale a far propria l’istruttoria condotta dal Rup; 12) di qualsiasi ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente; 13) ove nelle more adottati, degli atti con cui vengono designati i componenti dei seggi da parte delle Organizzazioni individuate quali aventi diritto; 14) ove nelle more adottato, del Decreto del Presidente della Regione di nomina dei componenti dei seggi; quanto al ricorso incidentale proposto dall’A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, depositato il 21/3/2025: in parte qua del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. n. 7 del 29 Gennaio 2025, unitamente agli atti presupposti, preordinati e connessi, anche di natura procedimentale e comunque lesivi, con particolare riguardo: - alla nota prot. n. 262/U del 2.1.2025 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio, di trasmissione delle “numeriche associative”; - alla nota del Commissario straordinario prot. n. 136951/U del 30.12.2024; - alla nota prot. n. 79582/U del 30.8.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 66598/U del 2.7.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 39446/U del 29.4.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 274024 del 27.3.2024 a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - al verbale n. 1 del 24.10.2024 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura per il rinnovo degli Organi Camerali dell’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI in conseguenza delle riscontrate dichiarazioni mendaci, oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria penale ex art. 75 del D.PR. n. 445/2000; - al verbale n. 69 del 18.3.2024, nella parte in cui ricomprende e non esclude dalla procedura l’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI; - ai verbali ed agli atti della procedura nella parte in cui hanno ammesso l’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI alla tornata elettorale in ragione delle imprese dichiarate e delle integrazioni documentali rese (verbale nn.ri da 1 ad 86); - ai successivi verbali (da nn.ri 1 a 18 ricompresi nel periodo 24.10.2024-13.1.2025) relativi al supplemento istruttorio condotto dal RUP con l’ausilio del gruppo di lavoro designato nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente principale UNIONE INDUSTRIALE DI NAPOLI; - al conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 18.3.2025, recante la nomina del Consiglio camerale e la convocazione della prima seduta per il suo insediamento, nella parte in cui comprende i membri designati dall’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI; quanto all’atto incidentale proposto dall’Associazione UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI – CONFINDUSTRIA NAPOLI, depositato il 21/3/2025: 1) del provvedimento prot. 0018804/U del 10.03.2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG dott. Pietro Raggio e del Dirigente dott. Salvatore Visone, con il quale la Camera di Commercio di Napoli ha opposto parziale diniego all’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990 e degli artt. 5 e 5bis del d.lgs. 33/2013 dalla Associazione Unione Industriali di Napoli e trasmessa a mezzo pec agli indirizzi cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it e segreteriagenerale@na..legalmail.camcom.it in data 7 febbraio 2025 e con la quale la Camera di Commercio non ha disposto l’integrale ostensione della documentazione richiesta; - per l’accertamento del diritto dell’Unione Industriali di Napoli – Confindustria Napoli di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 7 febbraio 2025 e di ottenere l’integrale ostensione della documentazione richiesta, senza alcun oscuramento; - per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento prot. 0018804/U del 10.03.2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG dott. Pietro Raggio e del Dirigente dott. Salvatore Visone, anche nella parte in cui è previsto che la copia dei documenti richiesti, cui la CCIAA di Napoli avrebbe consentito l’ostensione “su supporto informatico fornito dall’ente”, sarebbe stata rilasciata “previo pagamento della somma di € 1130,80 di cui 5,00 per diritti di richiesta ed € 0,10 per ciascuna copia estratta, ai sensi della tabella B allegata al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii”; - per la condanna della Camera di Commercio di Napoli all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso senza alcun oscuramento; quanto ai motivi aggiunti proposti dall’Associazione UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI – CONFINDUSTRIA NAPOLI, depositati l’11/4/2025: del Decreto Presidenziale – Giunta della Regione Campania n. 22 del 18 marzo 2025 avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011” (pubblicato sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2025), con il quale il Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell’art.12 comma 5 della L. 580/93 e dell’art. 10 co. 2 del D.M.156/2011, ricevute le designazioni da parte delle Organizzazioni imprenditoriali individuate come assegnatarie dei seggi nel DPGR n. 7 del 29 gennaio 2025, ha nominato il Consiglio della CCIAA di Napoli ed ha fissato la data di insediamento del Consiglio per il giorno 2 aprile 2025 alle ore 11.00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di determinazione delle organizzazioni aventi diritto ai seggi nel rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, atti istruttori presupposti, decreto regionale di nomina del Consiglio camerale e parziale diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato il decreto regionale relativo al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e gli atti istruttori della Camera di Commercio, contestando, in particolare, le modalità di verifica delle numeriche associative, i controlli a campione e totalitari, il mancato superamento delle criticità già rilevate in precedenti atti giurisdizionali e amministrativi, nonché l'acquisizione e la valutazione dei dati trasmessi alla Regione. Ha inoltre impugnato il successivo decreto di nomina del Consiglio camerale e ha proposto una domanda di accesso contro il parziale diniego opposto dalla Camera di Commercio alla richiesta di ostensione integrale della documentazione prodotta dalle associazioni partecipanti. L'associazione controinteressata A.I.C.A.S.T. ha proposto ricorso incidentale contro il decreto regionale e gli atti presupposti, sostenendo l'illegittima ammissione alla procedura dell'Unione Industriali di Napoli e contestando le dichiarazioni e la documentazione utilizzate da quest'ultima. Il testo dell'ordinanza non riporta la puntuale articolazione dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione ha natura istruttoria e interlocutoria.
La decisione
Il Collegio ha preso atto che le precedenti ordinanze avevano disposto una verificazione, inizialmente affidata a un dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e successivamente al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze. Entrambi hanno dichiarato di non poter espletare l'incarico per le ragioni organizzative documentate in giudizio; il TAR ha ritenuto valide tali ragioni, riferite alle esigenze dell'organizzazione degli uffici e ai compiti istituzionali dell'ente verificatore. Considerato inoltre che, in forza di un'ordinanza del Consiglio di Stato, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del diritto di accedere agli atti prodotti dalle associazioni controinteressate e ha manifestato l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti dopo l'acquisizione della documentazione, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare la valutazione complessiva della controversia alla sede di merito. Ha quindi deciso di non procedere, allo stato, alla sostituzione del verificatore, riservando all'udienza pubblica già fissata ogni questione relativa alla necessità, all'oggetto e alle modalità dell'ulteriore istruttoria. Le parti sono state rimesse all'udienza del 27 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle domande di annullamento, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti o della domanda di accesso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.m. 156/2011
Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli - determinazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.m. 156/2011
La disposizione è richiamata quale base del decreto regionale impugnato, ma l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione sostanziale.
art. 10, comma 2, d.m. 156/2011
È richiamato quale base del decreto regionale di nomina del Consiglio camerale; l'ordinanza non ne esamina il contenuto.
art. 12, comma 5, l. 580/1993
È indicato quale fondamento normativo del decreto regionale di nomina del Consiglio della Camera di Commercio; non è oggetto di interpretazione nella presente ordinanza.
art. 75 d.P.R. 445/2000
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione a dichiarazioni asseritamente mendaci e alla denuncia all'autorità giudiziaria; il TAR non decide la questione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Sono richiamati quale fondamento della domanda di accesso documentale; la relativa decisione è rinviata alla sede di merito.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013
Sono richiamati quale fondamento della domanda di accesso civico; l'ordinanza non definisce la domanda.
Massime di principio
- Quando il verificatore nominato dal giudice rappresenta e documenta oggettive ragioni organizzative che impediscono l'espletamento dell'incarico, il giudice può ritenerle valide e non procedere immediatamente alla sua sostituzione.
- La pendenza o la concreta prospettiva di ulteriori motivi aggiunti, destinati a essere formulati dopo l'acquisizione documentale riconosciuta in sede giudiziaria, può giustificare il rinvio della valutazione complessiva della controversia alla fase di merito.
- In presenza di sopravvenienze documentali rilevanti per l'intero thema decidendum, il giudice può riservare alla sede di merito la decisione sulla necessità e sui contenuti di ulteriori attività istruttorie, evitando allo stato una nuova sostituzione del verificatore.
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