Sentenza del 16/01/2017 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Ripartizione onere prova - Prova indiziaria - Regolarità formale - Evidenze contabili - Pagamenti - Non sufficiente - Facilmente falsificabili - Circostanze gravi, precise, concordanti - Indeducibilità costo - Indetraibilità IVA - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato la reale esistenza delle operazioni fatturate dall'impresa individuale emittente, sostenendo l'indeducibilità dei relativi costi e l'indetraibilità dell'IVA. Gli elementi indiziari comprendevano la cessazione d'ufficio dell'impresa per irreperibilità, l'errata corrispondenza della partita IVA, la genericità dell'attività di pulizia rispetto alle prestazioni fatturate, le dichiarazioni rese dall'emittente in merito a un accordo di retrocessione del denaro al legale rappresentante della committente, i prelievi in contanti dal conto corrente e la genericità, mancanza di data certa e assenza di firma dell'accordo di collaborazione.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta fondata. Gli elementi raccolti sono stati considerati gravi, precisi e concordanti e sufficienti a dimostrare, anche in via indiziaria, l'inesistenza delle operazioni. La società non ha superato tale prova limitandosi a invocare la regolarità formale della contabilità e l'avvenuto pagamento delle fatture, elementi ritenuti facilmente falsificabili e comunque recessivi rispetto alle risultanze degli accertamenti. Ne consegue l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, gravi, precisi e concordanti che mettano in dubbio la realtà dell'operazione.
- Quando l'Ufficio assolve tale onere, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'effettività della prestazione e la legittima imputazione del costo e della detrazione IVA.
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, soprattutto se i pagamenti sono effettuati in contanti o risultano seguiti da prelievi e retrocessioni.
- Elementi quali l'irreperibilità o inesistenza del fornitore, l'incongruenza della partita IVA, l'inadeguatezza professionale rispetto alla prestazione fatturata, accordi privi di data certa o firma e dichiarazioni dell'emittente possono costituire un quadro presuntivo idoneo a fondare il recupero fiscale.
- Per dimostrare l'effettività dei costi e dell'IVA detratta è opportuno conservare documentazione sostanziale e coerente: contratti specifici, ordini, rapporti di lavoro o di esecuzione, report delle prestazioni, comunicazioni, prove della concreta utilità ricevuta e pagamenti tracciabili.
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