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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13722/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Urbino del 21/07/2025 perché, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha esaminato e deciso nuovamente sulla sussistenza della continuazione tra reati già oggetto di precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecco del 12/02/2024. Il vizio lamentato è violazione del principio del ne bis in idem e della regola secondo cui non si può decidere su petitum già deciso da altro giudice dell'esecuzione; la censura riguarda entrambi i gruppi di reati riuniti nell'istanza (primo gruppo: sentenza Tribunale di Livorno 07/12/2015 e sentenza Tribunale di Napoli 13/07/2018; secondo gruppo: decreto penale Tribunale di Ravenna 30/10/2018, sentenza Tribunale di Brindisi 04/03/2020, sentenza Tribunale di Lecco 14/06/2022, sentenza Tribunale di Bari 18/10/2021).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al primo gruppo di reati e lo ha respinto con riferimento al secondo gruppo. In dettaglio: è stata annullata senza rinvio la porzione dell'ordinanza del Tribunale di Urbino relativa al riconoscimento della continuazione tra i reati già decisi con l'ordinanza del Tribunale di Lecco del 12/02/2024 (quindi per i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Livorno del 07/12/2015 e con la sentenza del Tribunale di Napoli del 13/07/2018 resta ferma la disciplina fissata dall'ordinanza di Lecco, non impugnata). Per il secondo gruppo la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di Urbino non si sovrapponeva integralmente alla decisione di Lecco (in quanto aveva valutato anche l'estensione della continuazione a reati non compresi nella precedente ordinanza) e, inoltre, aveva sostanzialmente recepito il rapporto di proporzionalità della pena già stabilito: pertanto il ricorso è respinto per questa parte. Conseguentemente la parte impugnata è annullata limitatamente alla continuazione tra le sentenze del 07/12/2015 (Livorno) e del 13/07/2018 (Napoli) e rigettato nel resto. (Riferimento pene contenute nell'ordinanza di Urbino: primo gruppo 1 anno e 1 mese di reclusione e 360 euro di multa; secondo gruppo 1 anno e 9 mesi di reclusione e 1.300 euro di multa — ma la parte relativa al primo gruppo è stata annullata e resta ferma la disciplina dell'ordinanza di Lecco).

Norme richiamate

  • principio del ne bis in idem

    Il principio è ritenuto applicabile anche in sede esecutiva: impedisce al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi su questioni già decise da altro giudice dell'esecuzione per lo stesso fatto e la stessa persona (preclusione processuale).

  • art. 669 cod. proc. pen.

    La norma, pur disciplinando la molteplicità di sentenze per il medesimo fatto, ha portata generale e si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione inconciliabili tra loro, a supporto dell'applicazione del ne bis in idem in sede esecutiva.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento alla estensione dell'effetto preclusivo: la previsione è interpretata come estendibile anche ai casi in cui il fatto sia già stato oggetto di precedente decisione in sede esecutiva.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte viziata (consente l'annullamento quando non residuano ulteriori profili da decidere).

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005; Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018

    La giurisprudenza di legittimità conferma che il ne bis in idem opera anche in sede esecutiva e può essere invocato analogicamente per impedire il riesame di questioni già decise dal giudice dell'esecuzione; essa stabilisce anche limiti rispetto alla possibilità di estendere la continuazione quando sopravvengono nuove sentenze.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem si applica anche in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione non può riesaminare e decidere su questioni già definitivamente decise in una precedente ordinanza esecutiva tra le stesse parti e per gli stessi fatti.
  • Se una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione ha già deciso sulla sussistenza della continuazione tra determinati reati e la decisione non è stata impugnata, la successiva richiesta di riconoscimento della stessa continuazione deve essere dichiarata preclusa nella parte coincidente.
  • Quando la nuova ordinanza riguarda anche reati o rapporti non considerati nella precedente decisione (cioè ha oggetto non coincidente), il giudice dell'esecuzione può legittimamente valutare l'estensione della continuazione rispetto ai nuovi elementi; tuttavia non può rimettere in discussione le questioni già decise.
  • Se la nuova decisione si limita a recepire e a conformarsi, anche nella determinazione della pena, alla precedente ordinanza (salvo minime differenze irrilevanti), essa resiste al censura per ne bis in idem nella parte coincidente.
  • Per il difensore o per la pubblica accusa che intende contestare decisioni del giudice dell'esecuzione è strategico verificare l'oggetto preciso delle precedenti ordinanze: l'identità dell'oggetto è il criterio decisivo per stabilire se sussiste preclusione per ne bis in idem.
  • In presenza di conflitto tra due ordinanze esecutive sull'identità di oggetto, il giudizio di legittimità può rilevare d'ufficio la preclusione e annullare la decisione successiva nella parte sovrapposta.

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