Sentenza del 08/07/2015 n. 14195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di recupero del credito d'imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, concesso per nuovi investimenti in aree svantaggiate. La società aveva aderito al condono fiscale tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, e il giudice d'appello aveva ritenuto che tale adesione impedisse all'Amministrazione finanziaria di verificare l'effettiva esistenza del credito d'imposta utilizzato in compensazione. L'Agenzia ha sostenuto invece che il condono estingue i debiti fiscali, ma non impedisce il controllo e il recupero di crediti d'imposta inesistenti o indebitamente utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di recupero. È stato affermato che il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, non sottrae all'Ufficio il potere di contestare l'esistenza o la spettanza di un credito fiscale indicato dal contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione del momento in cui l'orientamento giurisprudenziale si era formato e consolidato.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Prevede un credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate. Il credito può essere recuperato dall'Amministrazione finanziaria quando risulti inesistente o indebitamente fruito.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.
Il condono tombale estingue o definisce i debiti del contribuente verso l'Erario, ma non rende intangibili i crediti fiscali esposti nelle dichiarazioni. L'Amministrazione conserva il potere di verificarne l'effettiva esistenza e di recuperare quelli non spettanti.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale non determina automaticamente la validità dei crediti d'imposta indicati dal contribuente.
- Le sanatorie che definiscono i debiti tributari non impediscono, di regola, all'Amministrazione finanziaria di contestare crediti inesistenti, non spettanti o utilizzati indebitamente in compensazione.
- La disposizione secondo cui il condono non modifica rimborsi e crediti fiscali deve essere interpretata come salvaguardia del loro importo effettivo, non come divieto di verificarne la fondatezza.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra debiti fiscali oggetto di sanatoria e crediti fiscali utilizzati dal contribuente: i primi possono essere definiti dal condono, mentre i secondi restano soggetti ai controlli dell'Amministrazione.
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