Sentenza del 14/03/2024 n. 6893 - Corte di Cassazione
Imposta di Registro - Operazioni di finanziamento - Imposta sostitutiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'illegittimità della decisione della CTP regionale che aveva annullato l'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla registrazione della sentenza del Tribunale di Catania. In particolare l'Ufficio sosteneva che le fideiussioni enunciate nella sentenza non potevano godere dell'esenzione/agevolazione prevista per le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine (art. 15 d.P.R. 601/1973) e che, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'enunciazione in atto giudiziale implicava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale (art. 6 Tariffa, parte I). L'Agenzia deduceva dunque violazione delle norme richiamate e chiedeva la cassazione della sentenza di merito che aveva escluso l'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui, se i contratti di finanziamento e le relative garanzie sono già stati assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e 17 del d.P.R. 601/1973, l'enunciazione di tali atti in un provvedimento giudiziario non può dar luogo a un'ulteriore imposizione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986. Pur riconoscendo che, in linea generale, le fideiussioni sono soggette all'imposta di registro proporzionale, la Corte ha ritenuto che l'art. 22 non si applica all'enunciazione di atti già esenti o soggetti ad imposta sostitutiva; pertanto la pretesa impositiva era infondata e il ricorso è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15
Prevede l'agevolazione (imposta sostitutiva) per operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e dispone che il secondo comma esclude l'estensione dell'assoggettamento sostitutivo agli atti giudiziari relativi; tale esclusione non implica però la possibilità di una doppia imposizione quando l'atto (o la garanzia) è già stata soggetta ad imposta sostitutiva.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17
Stabilisce l'imposta sostitutiva dovuta dagli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16; disciplina il regime sostitutivo che sostituisce imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Regola l'imposizione sugli atti "enunciati" in atti non registrati: l'imposta si applica alle disposizioni enunciate solo se non si tratta di atti esenti o di atti già soggetti ad imposta sostitutiva; non può essere usata per tassare nuovamente atti già assoggettati alla sostitutiva.
Tariffa, Parte Prima, art. 6 (d.P.R. n. 131/1986)
Prevede l'assoggettamento delle garanzie reali e personali all'imposta di registro proporzionale (aliquota 0,50%), ma tale principio non prevale quando la garanzia è collegata a finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva.
Tariffa, Parte Prima, art. 43 (d.P.R. n. 131/1986)
Stabilisce la base imponibile per le garanzie (la somma garantita) e i criteri per la determinazione dell'imponibile anche in caso di enunciazione; tuttavia non opera per atti già soggetti a imposta sostitutiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 7/1999
Richiamata dall'Agenzia ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione di legittimità costituzionale sulla legittimità dell'art. 22 non incida sulla corretta ricostruzione del regime fiscale degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 601/1973 nella parte in cui impedisce la doppia imposizione.
Massime di principio
- La mera enunciazione in un atto giudiziario non crea un nuovo presupposto impositivo quando l'atto enunciato è già stato soggetto ad imposta sostitutiva: non è ammessa la doppia tassazione.
- L'art. 15 d.P.R. 601/1973 e l'art. 17 devono essere letti come un regime sostitutivo che assorbe le imposte ordinarie sulle operazioni agevolate; l'esclusione degli atti giudiziari dal regime sostitutivo (art. 15, comma 2) non significa che l'enunciazione consenta una nuova tassazione di atti già assoggettati alla sostitutiva.
- L'art. 22 del d.P.R. 131/1986 si applica agli atti enunciati non registrati solo se gli atti enunciati sono imponibili secondo il regime ordinario; non riguarda atti esenti né atti già soggetti ad imposta sostitutiva.
- In controversie relative a registrazione di sentenze che enunciano contratti/accessori (es. fideiussioni), prima di accertare l'imponibilità ex art. 22 occorre verificare se le operazioni sottostanti hanno già usufruito del regime di imposta sostitutiva.
- Il pagamento dell'imposta sostitutiva per le operazioni agevolate dà diritto alla registrazione senza ulteriori oneri: l'interpretazione volta a consentire una seconda tassazione sarebbe contraria alla ratio del regime sostitutivo.
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