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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21574/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso il verbale di ritiro della patente di guida e il successivo provvedimento prefettizio di sospensione della validità della patente per un anno, adottato perché il conducente era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ai limiti. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 186, comma 9, cod. strada, quale norma speciale, invece dell'art. 223 cod. strada; il Tribunale di Nuoro aveva respinto l'appello della Prefettura confermando tale impostazione. In cassazione la Prefettura ha proposto un unico motivo, ma il ricorso è rimasto privo di esito processuale perché la notifica era nulla: la Corte aveva ordinato la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso il difensore costituito in appello, ma la ricorrente non ha depositato nei termini l'atto di rinnovazione. La Corte ha quindi rilevato l'inottemperanza all'ordine di rinnovo e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, senza spese per mancata costituzione dell'intimato e senza raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Prefettura. La decisione si fonda non sul merito della questione relativa alla disciplina applicabile alla sospensione della patente, ma sulla mancata rinnovazione della notificazione del ricorso dopo il rilievo della nullità della notifica originaria. Non vi è pronuncia sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese, e la Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9, cod. strada

    Richiamato solo nel riepilogo dei precedenti gradi di merito come disposizione ritenuta applicabile dal giudice di pace e dal tribunale in luogo dell'art. 223 cod. strada.

  • art. 223 cod. strada

    Indicata come norma che la parte opposta sosteneva non fosse applicabile, perché assorbita dalla disciplina speciale dell'art. 186, comma 9, cod. strada.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte richiama l'ordine di rinnovazione della notificazione disposto ai sensi di questa norma, rilevando che il suo mancato adempimento comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 371-bis c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    Viene ricordato l'orientamento secondo cui la norma, in combinato con l'ordine di rinnovazione disposto dalla Corte, impone il deposito del ricorso notificato entro il termine perentorio di venti giorni; nel caso concreto, però, la Corte qualifica la sanzione come inammissibilità per l'inottemperanza totale all'ordine impartito.

  • cod. proc. civ.

    Richiamato in via generale per la disciplina del giudizio di legittimità e del procedimento di rinnovazione della notificazione.

  • art. 13, D.P.R. 115/2002

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la notificazione del ricorso risulta nulla e la Corte ordina la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la mancata esecuzione dell'ordine nei termini comporta l'inammissibilità del ricorso per radicale inottemperanza.
  • L'art. 371-bis c.p.c. opera anche quando la Corte disponga la rinnovazione della notificazione del ricorso, non solo quando ordini l'integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte necessario non raggiunto da notifica.
  • La sanzione processuale va distinta tra deposito tardivo dell'atto rinnovato, che attiene all'improcedibilità, e mancata rinnovazione tout court, che determina l'inammissibilità.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è automatico e richiede la sussistenza dei relativi presupposti, che vanno verificati in concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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