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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27458/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento originario il Tribunale di Brescia aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa nei confronti dell'imputato, in relazione a un episodio di tentata truffa in concorso. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva l'omessa valutazione di una causa di non punibilità, censurando quindi la decisione di patteggiamento per mancata verifica delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per effetto dell'art. 448-bis c.p.p., i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non comprende il difetto di motivazione del giudice in ordine alla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha anche osservato che una motivazione, sia pure sintetica, sul punto era comunque presente nel provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma sul patteggiamento, in base alla quale il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti.

  • art. 448-bis c.p.p.

    i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassativi; è escluso il motivo fondato sul difetto di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    regola del proscioglimento immediato; nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di proscioglimento, se la motivazione minima risulta comunque presente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • l. 103/2007

    richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448-bis c.p.p., applicabile alla fattispecie per la data di entrata in vigore.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non sono deducibili censure estranee al catalogo tassativo dei motivi.
  • Il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • Ai fini della validità della decisione di patteggiamento è sufficiente una verifica, anche sintetica, dell'assenza delle cause di proscioglimento immediato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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