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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16452/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2023 con cui il tribunale di Palermo, sezione riesame, aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata al Pilo per il reato contestato ex art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando vizio di violazione di legge e di motivazione (art. 273 c.p.p.): contestava la mancata valutazione corretta della temporalità degli eventi che escluderebbe il suo coinvolgimento e l'assenza di indizi gravi; riteneva insufficiente la motivazione circa le esigenze cautelari, dato che l'unico precedente specifico risalirebbe al 2010; affermava, infine, l'impossibilità di inquinare le prove a distanza di mesi poiché sarebbero stati già compiuti tutti gli accertamenti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato il nucleo centrale della motivazione di merito, consistente nel riconoscimento dell'indagato da parte degli operanti come colui che era fuggito dall'auto grigia in cui è stata rinvenuta la droga, nelle contraddizioni tra le dichiarazioni del Pilo e di un suo amico (Carista), e nella inverosimiglianza di alcune circostanze (es. abbandono dell'auto grigia con chiavi all'interno). La Corte ha considerato adeguatamente motivate anche le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e rischio di inquinamento probatorio), richiamando la recente vicenda, plurimi precedenti penali di Pilo e la condotta idonea a compromettere il quadro probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; sono inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma che disciplina il reato contestato (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti). La Corte valuta la sussistenza degli indizi alla luce della ricostruzione fattuale ritenuta dal giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente diretta al nucleo motivazionale decisivo del giudice di merito, con conseguente inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il Pilo al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti secondo quanto previsto.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte dichiara comunque che il ricorso non è stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma dispone un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nei ricorsi avverso misure cautelari è essenziale la specificità: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con il nucleo motivazionale del giudice di merito; censure generiche o rivalutazioni del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Il riconoscimento operatore, le contraddizioni testimoniali e elementi concreti (es. modalità di abbandono di un veicolo, presenza di chiavi) sono indizi forti che possono giustificare la custodia cautelare.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) occorre fornire elementi fattuali nuovi e precisi che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo; semplici argomentazioni teoriche non sono sufficienti.
  • La prospettazione che tutte le attività investigative siano già complete non esclude automaticamente il rischio di inquinamento probatorio: la corte valuta la persistenza di rischi sulla base del quadro indiziario complessivo.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza di specificità può comportare condanna alle spese e, in casi valutati, al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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