Cassazione Penale, Sentenza n. 5289/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura cautelare era stata revocata e il difensore ha rinunciato alla discussione del ricorso. Per tale causa di inammissibilità non è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 8/5/2023 per i reati richiamati (art. 23, comma 3, L. 110/1975 e artt. 2 e 7 L. 895/1967). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta carenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Legge 110/1975
Norma penale richiamata come titolo di reato per il quale fu applicata la misura cautelare; la sentenza non entra nel merito della contestazione della fattispecie essendosi determinata la carenza d'interesse all'impugnazione.
Legge 895/1967
Norme penali richiamate tra i reati contestati nell'ordinanza cautelare; come sopra, la decisione riguarda l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse e non la valutazione sul merito delle accuse.
Principio processuale sulla carenza d'interesse all'impugnazione
La sopravvenuta modifica della situazione sostanziale (revoca della misura) e la rinuncia del difensore determinano l'assenza di interesse ad ottenere la statuizione richiesta, fondando l'inammissibilità del ricorso e l'esclusione della condanna alle spese.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare sopravvenuta rende spesso carente l'interesse dell'impugnante e può determinare l'inammissibilità del ricorso: prima di proporre impugnazioni, valutare se vi siano 'interessi residui' (es. richiesta di accertamento dell'illegittimità della misura a fini risarcitori o di notorietà) che giustifichino il proseguimento del giudizio.
- La rinuncia del difensore alla discussione, se accompagnata da sopravvenuta modificazione dei fatti (es. revoca della misura), rafforza la configurazione della carenza d'interesse e conduce all'inammissibilità senza decisione di merito.
- Se si vuole comunque ottenere una pronuncia sul vizio procedurale o sulla illegittimità della misura (per effetti futuri o conservazione di diritti), è necessario documentare e motivare l'esistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione nonostante la revoca.
- L'inammissibilità per mancanza di interesse, determinata da cause sopravvenute, normalmente esclude la condanna alle spese processuali; quindi la parte deve considerare anche gli aspetti economici nel decidere se proseguire il giudizio.
- Nel merito delle contestazioni sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, l'impugnazione rimane lo strumento appropriato, ma perde efficacia se la misura viene revocata prima della decisione: conviene valutare tempestivamente ricorsi o misure alternative (es. istanza di revoca) per non vanificare l'appello.
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