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Sentenza

Sentenza n. 2465/2026 - Roma, Sezione 2

per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Giustizia amministrativa202515015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza per il rilascio di un visto d’ingresso e mancata fissazione dell’appuntamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di fissazione di un appuntamento entro sette giorni e di conclusione della procedura relativa alla domanda di visto entro l’ulteriore termine di sette giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile vizio di validità della procura: la procura, redatta in duplice lingua e autenticata da un pubblico ufficiale estero, non indicava che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l’identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Da ciò derivava l’assenza di una valida procura speciale e, conseguentemente, di una sottoscrizione giuridicamente riferibile al ricorrente ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il ricorrente è stato previamente avvisato del possibile profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la domanda relativa al silenzio sull’istanza di visto. Ha ritenuto che la procura alle liti utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, anche se rilasciata all’estero, debba rispettare la legge processuale italiana e, quanto agli elementi dell’autenticazione, l’art. 2703 c.c. Dalla procura devono risultare l’identificazione preventiva del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Poiché tali elementi non emergevano dal documento, mancava una valida procura speciale e quindi la sottoscrizione giuridicamente richiesta per il ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182 c.p.c., poiché l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo e ha ritenuto incompatibile la sanatoria con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso la rimessione in termini per errore scusabile, considerato che il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria e che non sussistevano oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice lo richiama per affermare che la procura utilizzata in un giudizio italiano è soggetta alla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dalla parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale; la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    Dalla procura devono risultare gli elementi tipici dell’autenticazione: identificazione preventiva del sottoscrittore e firma apposta in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d’ufficio dell’inammissibilità, impedendo l’esame del merito quando il giudizio non sia validamente instaurato.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; nel caso esaminato la mancanza di una valida procura ha determinato la carenza della sottoscrizione in senso giuridico e l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile al processo amministrativo come principio generale e non consente di sanare il vizio della procura inizialmente nulla o inesistente.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha definito la causa dopo avere avvisato le parti del possibile profilo di inammissibilità e della possibile decisione in forma semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    La procura nel processo amministrativo deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la sanatoria della procura inizialmente nulla o inesistente non è consentita mediante l’art. 182 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve essere validamente conferita prima della redazione e della notificazione del ricorso; la procura mancante, nulla o giuridicamente inefficace non può essere sanata mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non costituisce un principio generale applicabile al rito amministrativo.
  • Quando la procura alle liti è autenticata all’estero ma utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, dalla documentazione devono risultare gli elementi essenziali dell’autenticazione, ossia l’identificazione preventiva del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l’apposizione della firma in sua presenza.
  • La mancanza di una valida procura speciale non integra una mera irregolarità formale, ma comporta l’assenza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; il ricorso è pertanto nullo e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non è invocabile, dopo la pubblicazione di una pronuncia nomofilattica chiarificatrice, in assenza di oggettive ragioni di incertezza sul regime della procura o di gravi impedimenti di fatto.
  • La nullità della procura che impedisce di collegare giuridicamente il ricorso al suo autore è rilevabile d’ufficio e preclude l’esame della domanda sostanziale, anche quando il ricorso sia diretto a contestare il silenzio dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardività

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