Cassazione Civile, Ordinanza n. 14858/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, formato per silenzio-rifiuto, su un'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata dal Ministero dell'Istruzione, datore di lavoro e sostituto d'imposta, su somme riconosciute dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione a tempo indeterminato. La contribuente sosteneva che tali somme non fossero reddito imponibile, perché destinate a risarcire il disagio derivante dalla mancata stabilizzazione del rapporto. La C.T.P. e la C.T.R. avevano invece ritenuto tassabili le somme, qualificandole come assimilabili a un'indennità rapportata ai servizi prestati e ai contratti a termine intercorsi. In Cassazione la ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. cod. proc. civ. e dell'art. 6 T.U.I.R., censurando l'assoggettamento a tassazione non solo delle differenze retributive, ma anche delle somme corrisposte in sostituzione della mancata conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Nelle more del giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela il diniego di rimborso e ha riconosciuto il rimborso richiesto; la contribuente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del rimborso e del conseguente venir meno della controversia sostanziale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Ha compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo che l'orientamento di legittimità favorevole alla contribuente si sia consolidato solo successivamente al ricorso, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 6 T.U.I.R.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le somme percepite a titolo risarcitorio non fossero imponibili come redditi di lavoro; la Corte non entra nel merito della questione fiscale per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato o al riconoscimento del rimborso, determina l'estinzione del giudizio tributario e impone la cassazione senza rinvio della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. cod. proc. civ.
La ricorrente lo richiama nel motivo di ricorso; il testo non consente di precisare quale specifica disposizione sia stata invocata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, per qualsiasi ragione, determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto concreto del giudizio.
- Quando la materia del contendere cessa, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché le precedenti decisioni non sono più idonee a regolare il rapporto tra le parti.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione di un atto impositivo: non sono ammesse pronunce di mero accertamento negativo sganciate da un atto concretamente efficace dell'Amministrazione.
- In caso di riconoscimento del rimborso o di annullamento in autotutela del diniego, il contribuente non ottiene una decisione sul merito della tassabilità, ma la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le spese dei gradi di merito possono essere compensate se l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla parte vittoriosa si è consolidato solo successivamente all'introduzione del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale.
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