Sentenza n. 4757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 224/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva annullato il provvedimento di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e il successivo diniego di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto illegittima, per violazione del principio di gradualità delle sanzioni, l’immediata revoca della facoltà di apporre il visto di conformità, senza una preventiva sospensione. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 8 e 21 del d.m. n. 164/1999 e degli artt. 35 e 39 del d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che l’inibizione non avesse natura sanzionatoria, ma costituisse una conseguenza doverosa e vincolata dell’insussistenza del requisito soggettivo di affidabilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999. La professionista ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di nova e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure assorbite in primo grado: violazione del principio di colpevolezza, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, erronea valutazione della propria situazione debitoria e illegittimità derivata del diniego di autotutela, nonché motivazione postuma. La professionista ha dedotto che i debiti tributari fossero riconducibili a condizioni di salute, a difficoltà economiche e all’affidamento dell’attività a collaboratori, e che fossero stati saldati o sottoposti a rateizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, chiarendo che il divieto di nova ex art. 104 c.p.a. riguarda le nuove domande e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, non le mere difese, che possono essere articolate per la prima volta in appello. Ha inoltre distinto il principio di non contestazione, relativo alla prova dei fatti, dalla disciplina delle difese processuali. Nel merito ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Il requisito di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, consistente nel non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, è requisito soggettivo di affidabilità e onorabilità: deve sussistere ab origine e permanere nel tempo. La sua insussistenza originaria o sopravvenuta comporta doverosamente la revoca o inibizione della facoltà di apporre il visto di conformità. Tale misura non ha natura sanzionatoria e deve essere distinta dalle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997 per il rilascio di visti infedeli; pertanto non si applicano né il principio di gradualità delle sanzioni né la previa sospensione. Nel caso concreto, le violazioni sono state ritenute gravi e reiterate in ragione dell’importo complessivo del debito, della durata ultraventicinquennale, della prevalenza di imposte dichiarate ma non versate e della persistente sussistenza di parte dei debiti. Il ricorso al ravvedimento, alla rateizzazione o alla rottamazione non determina l’estinzione del debito sino all’integrale adempimento. Sono state respinte anche le censure riproposte: il principio di colpevolezza è estraneo a una misura non sanzionatoria fondata oggettivamente sull’insussistenza del requisito; il diniego di autotutela è legittimo in via derivata; non vi è stata motivazione postuma, poiché il provvedimento richiamava la norma applicabile e indicava analiticamente la situazione debitoria. Il ricorso di primo grado, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
Prevede un requisito soggettivo di affidabilità e onorabilità del professionista, che deve sussistere dall’origine e permanere nel tempo; la sua insussistenza comporta la revoca o inibizione della facoltà di apporre il visto di conformità.
art. 21, comma 2, lett. c), d.m. n. 164/1999
Impone, ai fini dell’esercizio della facoltà di rilasciare il visto, la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto.
art. 35 d.lgs. n. 241/1997
Disciplina la facoltà di rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati.
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
Disciplina le sanzioni per il rilascio di visti di conformità o asseverazioni infedeli; non si applica alla revoca fondata sull’insussistenza del requisito soggettivo di affidabilità.
art. 104 c.p.a.
Il divieto di nova in appello riguarda nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non impedisce la proposizione per la prima volta di mere difese.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi e le domande assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Il principio di colpevolezza riguarda le violazioni sanzionabili e non trova applicazione diretta alla revoca non sanzionatoria della facoltà di apporre il visto.
Massime di principio
- Il requisito soggettivo consistente nel non aver commesso violazioni gravi e ripetute della normativa contributiva e tributaria costituisce requisito permanente di affidabilità e onorabilità per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità; deve sussistere ab origine e permanere nel tempo.
- L’insussistenza originaria o sopravvenuta del requisito soggettivo di affidabilità comporta la revoca o l’inibizione doverosa della facoltà di apporre il visto di conformità, senza necessità di una preventiva sospensione.
- La revoca della facoltà di apporre il visto per carenza del requisito soggettivo non ha natura sanzionatoria e va distinta dalle sanzioni amministrative applicabili al rilascio di visti infedeli; pertanto non è soggetta al principio di gradualità delle sanzioni né al principio di colpevolezza proprio dell’illecito amministrativo.
- La gravità e reiterazione delle violazioni tributarie possono essere desunte dall’ammontare complessivo del debito, dalla sua protrazione nel tempo, dalla pluralità degli inadempimenti e dalla circostanza che si tratti di imposte dichiarate ma non versate; la rateizzazione o la definizione agevolata non estinguono il debito prima dell’integrale adempimento.
- In appello, il divieto di nova previsto dall’art. 104 c.p.a. non impedisce all’amministrazione di formulare per la prima volta mere difese, purché non introduca nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio.
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