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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33762/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha impugnato dinanzi al giudice tributario la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2016, con cui era stata tassata anche una vasta area scoperta dello stabilimento della società, qualificata come piazzale operativo destinato alla raccolta, cernita e movimentazione di rifiuti provenienti da terzi. La CTR ha accolto l'appello del Comune ritenendo tassabile l'area perché la società, in quella zona, non produceva i rifiuti speciali che vi transitavano, e perché mancava una delimitazione idonea delle aree escluse; ha inoltre ritenuto legittimo il regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il Comune avesse introdotto in appello una tesi nuova; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che la CTR avesse accolto l'appello su un motivo diverso da quello dedotto dal Comune; 3) violazione dell'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato la disciplina che esclude dalla TARI le aree scoperte che producono in via quantitativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ove asservite al ciclo produttivo, né la relativa documentazione prodotta. La ricorrente richiamava anche la risoluzione ministeriale n. 2/DF del 9.12.2014 e la necessità di disapplicare il regolamento comunale per contrasto con il d.lgs. 152/2006.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo nel primo caso non rispettato l'onere di autosufficienza e, nel secondo, erroneamente prospettato il vizio processuale, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva omesso di esaminare la dedotta applicabilità dell'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 e della risoluzione ministeriale richiamata, nonché la documentazione prodotta a sostegno dell'esclusione dall'imposizione delle aree scoperte asservite al ciclo produttivo e destinate alla produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per censurare la deduzione in appello di una tesi asseritamente nuova; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile anche per difetto di autosufficienza e per cumulo di censure eterogenee.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del principio di devoluzione dell'appello; la Corte ha osservato che la censura andava semmai prospettata come error in procedendo e, comunque, era infondata perché la CTR aveva deciso sul motivo effettivamente dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il vizio solo con riguardo al terzo motivo, per mancata considerazione della disciplina TARI invocata e della documentazione prodotta.

  • art. 1, comma 649, l. n. 147/2013

    La Corte ha ritenuto che la CTR avrebbe dovuto esaminare se le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, che producono in via quantitativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, siano escluse dalla TARI.

  • art. 184 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla contribuente per sostenere il contrasto del regolamento comunale con la disciplina ambientale sulla qualificazione dei rifiuti.

  • artt. 184-198 d.lgs. 152/2006

    Richiamati per sostenere l'eventuale illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993

    Indicato dalla CTR quale base del presupposto impositivo della TARSU/TARI, cioè l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare i poteri istruttori del giudice tributario e la possibilità di acquisire elementi di prova anche aliunde.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato indirettamente dal principio secondo cui l'esenzione o esclusione dalla tassazione di aree produttive di rifiuti speciali deve essere provata dal contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure mescolano in modo indistinto violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire alla Corte di individuare con precisione il vizio denunciato e il fatto processuale rilevante.
  • La deduzione del vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere ricondotta correttamente a un error in procedendo; inoltre, occorre verificare in concreto che il giudice abbia deciso su una questione davvero estranea ai motivi di appello.
  • In materia di TARI, l'esclusione dall'imposizione delle aree scoperte asservite al ciclo produttivo richiede che il giudice d'appello esamini specificamente la dedotta produzione, in via quantitativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili e la documentazione posta a fondamento della relativa eccezione.
  • Quando una parte deduce l'esistenza di un'esenzione o esclusione dall'imposta per aree produttive di rifiuti speciali, il giudice non può limitarsi a un'affermazione astratta sulla tassabilità dei piazzali operativi, ma deve confrontarsi con la disciplina speciale invocata e con le risultanze documentali offerte a prova del requisito normativo.
  • Nel giudizio tributario il giudice può e deve decidere sul rapporto sostanziale, ma resta obbligato a valutare i profili decisivi allegati dalle parti, specie quando incidono sulla stessa esistenza del presupposto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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