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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 26.1.2026, prot. n. 3205, con cui il Comune di Bordighera, Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive ha rigettato la pratica S.C.I.A. di subentro nell’attività di gestione degli apparecchi automatici da trattenimento e giochi, ordinando la rimozione dei 5 apparecchi automatici da trattenimento oggetto della SCIA.

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rigetto della SCIA di subentro nella gestione di apparecchi automatici da trattenimento e giochi, con ordine di rimozione di cinque apparecchi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio Commercio-SUAP del Comune di Bordighera ha rigettato la SCIA relativa al subentro nell'attività di gestione di cinque apparecchi automatici da trattenimento e giochi e ne ha ordinato la rimozione. Il TAR ha rilevato che il contratto di affitto d'azienda del 29 dicembre 2025 richiama esclusivamente una DIA del 18 maggio 2009, riferita a un solo apparecchio, senza indicare né il numero degli apparecchi installati né i relativi codici identificativi e licenze. Da tale circostanza il Collegio ha desunto, in via sommaria e propria della fase cautelare, la presumibile installazione degli apparecchi dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2012 e, conseguentemente, la loro possibile ricaduta nei divieti previsti dall'art. 2 della medesima legge regionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame, di sufficienti profili di fondatezza del ricorso. Il Collegio ha valorizzato il contenuto del contratto di affitto d'azienda, ritenendo non adeguatamente documentata la preesistenza degli apparecchi e delle relative autorizzazioni rispetto all'entrata in vigore della disciplina regionale. Ha inoltre ritenuto prevalenti, nel bilanciamento cautelare, le finalità di tutela della salute e delle politiche sociali perseguite dalla legge regionale n. 17/2012, considerato che il provvedimento non impedisce la prosecuzione dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande. Il periculum della ricorrente è stato quindi recessivo rispetto agli interessi pubblici di prevenzione del gioco patologico, tutela delle categorie vulnerabili e contenimento degli impatti sulla sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR nella camera di consiglio.

  • art. 2 L.R. Liguria n. 17/2012

    Prevede i divieti regionali applicabili agli apparecchi da gioco presumibilmente installati dopo l'entrata in vigore della legge regionale.

  • art. 1, comma 1, L.R. Liguria n. 17/2012

    prevenzione del vizio del gioco, anche se lecito, tutela di determinate categorie di persone, e contenimento dell'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica

    Individua le finalità di tutela della salute e delle politiche sociali poste a fondamento della disciplina regionale, ritenute prevalenti nel bilanciamento cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata documentazione della preesistenza di apparecchi da gioco e delle relative licenze rispetto all'entrata in vigore di una disciplina regionale limitativa può integrare un elemento idoneo a escludere, allo stato del sommario esame, il fumus boni iuris della domanda di annullamento.
  • Il richiamo, in un contratto di affitto d'azienda, a un titolo abilitativo riferito a un solo apparecchio non dimostra la legittima preesistenza di ulteriori apparecchi installati, ove il contratto non ne indichi numero, codici identificativi e licenze.
  • Nel bilanciamento cautelare, le finalità di prevenzione del gioco patologico, tutela delle categorie vulnerabili e protezione della sicurezza e della quiete pubblica possono prevalere sull'interesse economico alla prosecuzione dell'attività di gestione degli apparecchi da gioco, quando l'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande resta esercitabile.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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