Sentenza n. 7780/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0050185.11-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del MUR e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato il riconoscimento in Italia dell'attestato relativo al corso spagnolo denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", ritenendo che il titolo non fosse abilitante né idoneo ad accedere in Spagna all'insegnamento di sostegno e che presentasse rilevanti differenze rispetto al percorso italiano disciplinato dal d.m. 30 settembre 2011. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l'omessa valutazione complessiva dei titoli, della formazione e dell'esperienza professionale maturata in Italia e in Spagna, nonché l'omessa considerazione di eventuali misure compensative. L'Amministrazione aveva evidenziato, tra l'altro, l'assenza di prova di laboratori didattici distinti per grado scolastico, di un tirocinio con modalità e tempi specificati, del conseguimento di 60 crediti formativi e delle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio, anche in relazione alla formazione online o blended. La ricorrente aveva inoltre rappresentato di avere svolto per anni attività precaria su posti di sostegno e di avere sottoscritto un contratto a tempo indeterminato su un posto di sostegno psicofisico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'Amministrazione il riesame dell'istanza anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha ritenuto che l'assenza di un'attestazione dell'autorità spagnola comprovante l'abilitazione all'esercizio della professione non fosse automaticamente ostativa al riconoscimento. In applicazione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l'Amministrazione era tenuta a valutare concretamente e analiticamente l'insieme dei diplomi, degli attestati, delle competenze e dell'esperienza professionale dell'interessata, confrontandoli con i requisiti italiani. Il diniego, invece, si era fondato su rilievi prevalentemente formali e generali, quali la distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico, la mancata perfetta corrispondenza dei percorsi, l'eventuale modalità blended e la natura non ufficiale o non abilitante del titolo. La motivazione è stata ritenuta apparente e tautologica nella parte in cui aveva escluso che l'esperienza professionale potesse compensare le carenze formative senza esaminare concretamente il curriculum e il servizio svolto nelle scuole italiane. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva valutato la possibilità di imporre misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anche in presenza di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi. La distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale non poteva essere considerata dirimente, dovendo prevalere una verifica concreta dell'equivalenza delle competenze e dell'eventuale necessità di misure compensative. Sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, oltre alla violazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa nazionale dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
art. 1 d.lgs. 206/2007
Ricollega il riconoscimento delle qualifiche professionali all'accesso e all'esercizio, nello Stato ospitante, della stessa professione esercitabile nello Stato d'origine.
art. 3 d.lgs. 206/2007
L'effetto del riconoscimento è consentire al beneficiario di accedere alla professione nello Stato ospitante e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
art. 1 direttiva 2005/36/CE
Definisce il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate.
art. 4 direttiva 2005/36/CE
Impone di consentire l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale il soggetto è qualificato nello Stato d'origine, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato ospitante.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La mancanza dei documenti tipici attestanti la qualifica non può essere automaticamente considerata ostativa, dovendo essere valutata in concreto la competenza professionale acquisita.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'imposizione di misure compensative quando dal confronto emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.
artt. 45 e 49 TFUE
Tutela rispettivamente la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento e impone un'interpretazione del sistema di riconoscimento volta a non ostacolare ingiustificatamente tali libertà.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato quale atto presupposto.
d.m. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sulle attività di sostegno; i suoi requisiti costituiscono parametro di confronto, ma non consentono di escludere il riconoscimento per la sola mancata identità dei percorsi.
art. 3 l. 517/1977
È richiamato per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psicopedagogiche finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità.
Massime di principio
- Nelle procedure di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l'assenza di un titolo formalmente abilitante o di un'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine non può essere considerata automaticamente ostativa quando l'interessato deduca di avere acquisito competenze professionali attraverso la formazione e l'esperienza; l'autorità dello Stato ospitante deve procedere a una valutazione concreta e comparativa dell'insieme dei titoli, delle competenze e dell'esperienza rilevante.
- Il confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante non può ridursi alla verifica della perfetta identità dei corsi o a rilievi meramente formali sulla denominazione del percorso, sulla natura ufficiale del titolo o sulle modalità didattiche; il parametro decisivo è la corrispondenza, anche parziale, delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'accesso alla professione.
- L'esperienza professionale maturata nello Stato d'origine o nello Stato ospitante deve essere valutata concretamente insieme alla formazione acquisita e può concorrere a colmare eventuali lacune formative; una motivazione che si limiti ad affermare in modo tautologico che l'esperienza non compensa le carenze, senza esaminare il curriculum e l'attività svolta, è apparente e illegittima.
- Quando il confronto evidenzi una corrispondenza solo parziale o differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'autorità competente deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio o laboratori aggiuntivi, e non può respingere la domanda sulla base della sola disparità tra il percorso estero e quello nazionale.
- Il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve contenere un'istruttoria analitica e una motivazione specifica sulle competenze possedute dall'interessato, sulle lacune effettivamente riscontrate e sull'eventuale inidoneità dell'esperienza o delle misure compensative a colmarle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →