Sentenza del 23/06/2021 n. 17866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (IRAP e IVA per la società; IRPEF per i soci) relativi al 2002. L'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa applicando, a fronte di contabilità ritenuta incompleta/inattendibile, un metodo analitico-induttivo: al costo del venduto dichiarato è stata applicata una percentuale di ricarico (120%) desunta da imprese similari/studi di settore per ricostruire i ricavi. I contribuenti contestavano la qualificazione del metodo (sostenevano che si era in presenza di un accertamento analitico-induttivo ma la CTR lo avrebbe riqualificato in induttivo puro), la arbitrarietà della percentuale di ricarico, la carenza e contraddittorietà della motivazione, la mancata valutazione dell'istanza di differimento dell'udienza e la pronuncia extra petita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo operato dall'Agenzia alla stregua della inattendibilità complessiva delle scritture contabili (incongruenze, carenze documentali, rapporto anomalo tra costi e ricavi, ricarico dichiarato inferiore alla media di settore). Ha confermato che la CTR non ha illegittimamente riqualificato l'atto e che l'applicazione della percentuale di ricarico del 120% non è arbitraria essendo compatibile con studi di settore e con ricarichi desunti da campionature di prodotti. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i rilievi procedurali (compreso il differimento udienza per carenza di specificità della domanda) e compensato le spese processuali; ha dato atto della possibilità di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa successiva.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili sono complessivamente inattendibili; il giudice ha ritenuto che, pur usando dati contabili parziali (costo del venduto), l'Ufficio abbia legittimamente determinato i ricavi applicando un ricarico medio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Riguarda il metodo induttivo; la Corte ha escluso che si fosse in presenza di un induttivo puro e ha precisato la differenza tra analitico-induttivo e induttivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Previsione relativa al contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Richiamati con riferimento ai requisiti delle presunzioni e alla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari forniti fossero idonei a fondare l'accertamento analitico-induttivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
Norma processuale tributaria evocata in relazione alla gestione delle istanze e del contraddittorio; la mancata valutazione specifica dell'istanza di differimento è stata ritenuta non idonea a determinare l'annullamento per carenza di specificità nell'impugnazione.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato nella censura di pronuncia extra petita; la Corte ha rilevato che la CTR ha deciso entro i limiti della domanda e sulla tipologia di accertamento effettivamente adottata.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 (motivi di cassazione invocati)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, insufficiente motivazione, ecc.); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi prospettati.
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 92 e 93
Norme su libro inventari e rimanenze rilevate nella controversia; la questione sulla mancata esibizione di alcuni documenti è stata ritenuta in parte inammissibile per vizio di specificità o come tentativo di revocazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1
Riferita nella prospettazione dei ricorrenti sul procedimento amministrativo; non ha inciso sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice tributario può riqualificare la tipologia di accertamento indicata dall'Amministrazione quando, nei fatti, sia stata adottata una diversa metodologia; tuttavia la decisione va motivata rispetto alla tipologia effettivamente applicata.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando le scritture contabili appaiono complessivamente inattendibili ma consentono ancora l'utilizzo di alcuni dati analitici parziali (es. costo del venduto) su cui applicare presunzioni semplici o ricarichi medi per ricostruire i ricavi.
- La determinazione di una percentuale di ricarico non è arbitraria se può essere ragionevolmente desunta da studi di settore, analisi di imprese comparabili o rilevazioni campionarie; spetta al contribuente fornire prova contraria se vuole contestarne la correttezza.
- Una domanda di differimento dell'udienza per impedimento del difensore non dà automaticamente diritto al rinvio: bisogna allegare e documentare l'impossibilità di sostituire o delegare altro difensore; in mancanza la censura processuale può risultare inammissibile per carenza di specificità.
- Se il comportamento del contribuente è antieconomico o le scritture sono gravemente incomplete, l'onere della prova si sposta sul contribuente per dimostrare la correttezza dei dati dichiarati.
- Riferimenti ai risultati degli studi di settore possono essere utilizzati dall'Ufficio come elementi indiziari a sostegno di un accertamento analitico-induttivo, pur non costituendo automaticamente un procedimento separato di accertamento.
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