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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7294/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Fabio Varallo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (4/10/2021) che aveva confermato la condanna per associazione per delinquere e per più truffe aggravate e falsi. Il ricorso censurava principalmente l'applicazione dell'art. 640-bis c.p., sostenendo che mancava la verifica del nesso causale tra i falsi riportati (report e fatture) e l'ingiusto profitto/danno per l'ente finanziatore; si sosteneva inoltre che Varallo aveva effettivamente svolto attività presso lo sportello antiracket di Lecce e che, anche eliminando le date contestate, le somme sarebbero state comunque giustificate o rimborsate, quindi non sussisterebbe il danno e l'ingiusto vantaggio. Parte delle censure chiedevano una rivalutazione fattuale della documentazione e delle prove relative alle presenze presso gli sportelli di Lecce, Brindisi e Taranto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure di merito come una mera rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato le risultanze di merito: analisi dei tabulati telefonici e dichiarazioni che dimostravano l'assenza di Varallo dagli sportelli di Brindisi e Taranto, e report falsificati anche per il centro di Lecce; risulta altresì l'elenco delle fatture e dei pagamenti per prestazioni non prestate, dimostrando il danno all'ente finanziatore e il profitto ingiusto del ricorrente. Non essendovi censure efficaci sul giudizio motivazionale inerente l'associazione per delinquere, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo richiamato per la contestazione del reato di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto non censurate le argomentazioni motivazionali sul punto.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi (artifici/falsi report, induzione in errore dell'ente finanziatore, danno e profitto ingiusto) e ha respinto le censure che tentavano una rivalutazione probatoria.

  • artt. 477-482, 483 cod. pen.

    Norme relative ai reati di falso materiale e falso ideologico contestati per i documenti/report falsificati impiegati per la rendicontazione delle prestazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la parte propone un ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • giurisprudenza richiamata (Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito; le censure che richiedono una reinterpretazione degli elementi probatori sono inammissibili.

Massime di principio

  • In Cassazione è necessario basare il ricorso su vizi di diritto e motivazione, non su una nuova valutazione dei fatti o delle prove: le contestazioni che richiedono la riconsiderazione della prova sono inammissibili.
  • Per far cadere una contestazione ex art. 640-bis c.p. occorre dimostrare non solo l'eventuale falsità formale dei documenti, ma anche l'assenza del nesso causale tra artificio e conseguente danno/profitto; l'onere probatorio su questo punto grava su chi impugna la sentenza quando assume che il profitto o il danno non si siano verificati.
  • Elementi documentali (report, fatture) e tecnici (tabulati telefonici) costituiscono in genere prove forti per dimostrare assenze e falsificazioni: chi impugna deve contestarne specificamente la valutazione motivazionale nei termini di legge.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per mere censure di merito, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali, ma anche a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso.
  • Nel contesto di finanziamenti pubblici, per dimostrare l'assenza del danno o del profitto ingiusto spesso non è sufficiente affermare che parte dell'attività sia stata svolta: è necessaria una ricostruzione documentale che dimostri l'effettivo nesso causale e l'assenza di falsificazione o di rendicontazione fraudolenta.

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