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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17818/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento IVA per euro 64.993, contestando la non imponibilità di vendite di calzature che il contribuente qualificava come cessioni intracomunitarie effettuate in favore di una società estera con sede in Germania. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che non gli fosse stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni idoneo a far decorrere il termine, nonché l'infondatezza nel merito dell'accertamento. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato l'avviso, ritenendo necessaria la notificazione di un ulteriore verbale conclusivo dopo l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e degli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la legge non richiede la notificazione al contribuente di un diverso e ulteriore verbale di chiusura quando sia già stato rilasciato il verbale relativo alle operazioni di accesso e acquisizione documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il processo verbale di chiusura delle operazioni, ai fini dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, deve essere riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali del contribuente, e che non è necessaria la formazione o notificazione di un ulteriore verbale di chiusura quando l'attività si sia completata presso gli uffici dell'ente impositore. Conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni relative ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali; non è richiesto un ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per denunciare la violazione di norme di diritto.

  • artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati come norme che disciplinano i poteri di verifica in materia IVA.

  • artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati come norme che disciplinano i poteri istruttori e di controllo dell'Amministrazione finanziaria in materia tributaria.

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; può avere contenuti diversi dalla sola contestazione di violazioni.

  • artt. 24, 97, 111 e 117 Cost.

    Richiamati dal contribuente nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000.

Massime di principio

  • Il processo verbale di chiusura delle operazioni, rilevante ai fini del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, coincide con la conclusione delle attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, senza necessità di un autonomo verbale conclusivo contenente le contestazioni finali.
  • Nel caso di accesso finalizzato all'acquisizione documentale, è sufficiente che il verbale attesti le operazioni compiute e i documenti acquisiti; il termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente decorre dal rilascio di tale verbale.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non impone all'Amministrazione di ripetere o duplicare gli atti di verifica con un ulteriore verbale di chiusura redatto dopo l'istruttoria interna, ove ciò si tradurrebbe in una mera anticipazione dei contenuti dell'avviso di accertamento.
  • Il processo verbale di constatazione o chiusura non deve necessariamente contenere già tutte le contestazioni tributarie, potendo limitarsi ad attestare le operazioni svolte dall'organo di controllo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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