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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12409/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma dell'obbligo di dimora per il delitto di cessione di stupefacente per tre principali censure: 1) violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione nel fascicolo del decreto di proroga autorizzativo delle intercettazioni relativo al periodo in cui è stata captata l'unica conversazione rilevante (29/06/2022); 2) violazione dell'art. 270, comma 1-bis c.p.p., deducendo l'inutilizzabilità dell'intercettazione captata con captatore informatico di una conversazione tra presenti non espressamente autorizzata per il reato ascritto a BEVILACQUA; 3) vizio di motivazione e mancata riqualificazione del reato ex art. 73, comma 5 (la difesa sostiene che la cessione era di modico valore, Euro 20, e che l'inserimento dell'indagato in un circuito di spaccio è solo congetturale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata acquisizione del decreto di proroga autorizzativo) e lo ha qualificato come assorbente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la lacuna documentale poteva essere colmata dal Tribunale con sospensione o rinvio dell'udienza e che la richiesta di acquisizione formulata dalla difesa in sede di riesame non era intempestiva; ne consegue che la valutazione sulla utilizzabilità delle captazioni e le questioni relative alla riqualificazione del fatto restano da esaminare dopo l'accertamento rituale delle autorizzazioni.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    La norma è richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni captate tramite captatore informatico di conversazioni tra presenti se non esistono specifiche autorizzazioni; la Corte ha richiamato la necessità che la difesa possa esaminare i decreti autorizzativi per verificare la legittimità delle captazioni

  • art. 267 e art. 268 cod. proc. pen. (commi richiamati nel testo)

    Richiamati come disciplina formale delle autorizzazioni alle intercettazioni; la Corte ha richiamato il principio che i decreti autorizzativi devono poter essere verificati per stabilire la regolarità delle captazioni

  • art. 73 T.U. stupefacenti (comma 5)

    Norma sulla possibile riqualificazione del reato in caso di modica quantità/valore; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in ragione dell'annullamento disposto per la carenza documentale sulle intercettazioni

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 7)

    Indica la competenza del Tribunale per il riesame; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale disposizione

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017 (Semilia, Rv. 269944 - 01)

    Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01

    Principio secondo cui la mancata trasmissione di decreti autorizzativi al Tribunale non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può comportare l'inutilizzabilità delle captazioni qualora i decreti siano irregolari e la difesa abbia richiesto tempestivamente l'acquisizione; la Corte ha richiamato e applicato questo orientamento

Massime di principio

  • La mancata acquisizione in udienza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni può giustificare l'annullamento o l'inutilizzabilità delle risultanze captative se la difesa richiede specificamente l'acquisizione e il tribunale non consente un effettivo controllo della legittimità
  • La richiesta di acquisizione dei decreti avanzata in sede di riesame non è di per sé intempestiva: il giudice può sospendere o rinviare l'udienza per consentire l'integrazione documentale e l'esercizio del diritto di difesa
  • Se un'intercettazione è stata effettuata con un captatore informatico su conversazioni tra presenti, va verificata la conformità all'art. 270 c.p.p. (comma 1-bis) e l'effettiva autorizzazione per il reato contestato; in mancanza l'uso probatorio è a rischio
  • Questioni sulla ricostruzione dei fatti (es. natura della cessione, modico valore) possono diventare irrilevanti fino a che non sia accertata la ritualità delle autorizzazioni alle captazioni; pertanto la difesa può legittimamente sollevare eccezioni formali come prioritarie
  • Il giudice del riesame ha il potere/dovere di richiedere documentazione mancante o di rinviare l'udienza per consentire alla difesa di esercitare i propri diritti di controllo e confronto degli atti

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