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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26789/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Namouchi Houssem è stato condannato dal Giudice di Pace di Como per il reato di cui all'art. 14, comma 5ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non aver ottemperato all'ordine del Questore di Como del 13 dicembre 2016 che gli imponeva di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni. La condanna si fonda sul controllo di polizia del 13 giugno 2018 che ha accertato la sua presenza nonostante l'ordine di allontanamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) vizio di motivazione relativo all'elemento soggettivo, sostenendo di essere stato impossibilitato a ottemperare all'ordine perché aveva in corso una richiesta di asilo ancora pendente, e (2) carente motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente di merito, riguardante circostanze fattuali (impossibilità di rientrare nel Paese d'origine e richiesta di asilo pendente) non esaminate dal giudice di merito e non adeguatamente dedotte in quella sede, per cui non potevano essere trattate in cassazione. Il secondo motivo è stato considerato privo di specificità: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi che giustificassero la concessione. Perciò il provvedimento di merito è stato confermato nella sostanza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5ter

    Norma che sanziona la violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato; la condanna può fondarsi su accertamenti di polizia che dimostrino la permanenza dell'interessato sul territorio nonostante l'ordine.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito applica tali criteri nella determinazione della sanzione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limiti del ricorso per cassazione con riferimento ai vizi di motivazione: la Corte verifica la motivazione del giudice di merito secondo parametri di razionalità argomentativa e non per una rivalutazione di merito; motivi che sollevano fatti o questioni non dedotte in primo grado sono inammissibili.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Principio applicato in materia di cassa delle ammende: possibile applicazione di una sanzione pecuniaria "equa" quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito né per introdurre fatti o circostanze nuove non dedotte o discussi davanti al giudice di merito; tali questioni vanno sollevate e sviluppate nel primo grado o in appello.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare che il giudice di merito non abbia esaminato o abbia risposto in modo irrazionale alle obiezioni rilevanti: non basta lamentare una diversa valutazione dei fatti.
  • Se il ricorrente chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche senza specificare le concrete circostanze che le fondano, il giudice può negarle richiamando l'assenza di elementi positivi; la mancata specificazione indebolisce il controllo di legittimità sul punto.
  • La prova della violazione dell'ordine di allontanamento può essere dedotta da atti amministrativi e dagli accertamenti di polizia; la presenza di un provvedimento di allontanamento e il riscontro dell'effettiva permanenza sul territorio costituiscono elementi idonei alla condanna.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda se non prova di aver agito senza colpa nella proposizione del ricorso.

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