Cassazione Penale, Sentenza n. 10406/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Lega Davide (art. 95 d.P.R. n.115/2002). Il Procuratore Generale deduceva l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, c.p., sostenendo che la data di commissione del reato da cui decorreva la prescrizione era il 5.11.2015 (come indicato in imputazione) e che, pertanto, al momento della decisione non sarebbe maturata la prescrizione (sosteneva che la scadenza sarebbe stata il 18.05.2023 invece del 18.05.2022).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il calcolo della prescrizione operato dalla Corte d'appello: il momento consumativo del reato è la sottoscrizione o, al più tardi, la presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Dagli atti risultava che la richiesta contenente la falsa attestazione era stata sottoscritta e depositata il 5.11.2014 (non il 5.11.2015). Pertanto il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 maturava il 5.05.2022 e, aggiungendo il periodo di sospensione di 13 giorni relativo al rinvio per emergenza pandemica (decreto del 28 aprile 2020), la data di estinzione è stata determinata al 18.05.2022. Di talché il ricorso del Procuratore Generale è stato respinto come manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Individua il tipo di reato contestato e, per i limiti edittali in esso previsti, determina il termine prescrizionale complessivo applicabile (in questo caso pari a 7 anni e 6 mesi).
art. 157 c.p.
Norma sul decorso della prescrizione: la Corte ha applicato il principio che la prescrizione decorre dal giorno in cui il reato si è consumato, individuando correttamente il momento consumativo nella sottoscrizione/deposito dell'atto con la falsa attestazione.
art. 161, comma 2, c.p.
Riguarda le cause di sospensione del corso della prescrizione: la Corte ha computato il periodo di sospensione di 13 giorni disposto per effetto del rinvio legato all'emergenza pandemica.
decreto di rinvio per emergenza pandemica del 28 aprile 2020
periodo di sospensione di giorni 13
Ha determinato un periodo di sospensione applicabile al calcolo della prescrizione, che è stato sommato alla scadenza ordinaria per fissare la data effettiva di estinzione del reato.
Massime di principio
- La prescrizione decorre dal momento consumativo reale del reato (tempus commissi delicti), che va individuato sulla base degli atti e delle prove, non necessariamente dalla data indicata nell'imputazione.
- Se esistono documenti (es. istanze, sottoscrizioni, depositi) che attestano una data anteriore o diversa rispetto a quella indicata nell'imputazione, il giudice può prendere quella data per il computo della prescrizione.
- I periodi di sospensione della prescrizione previsti da provvedimenti straordinari o normativi (es. misure legate all'emergenza pandemica) devono essere sommati al termine ordinario per determinare la data effettiva di estinzione.
- In un ricorso relativo al calcolo della prescrizione è necessario contestare specificamente e provare l'erronea individuazione del momento consumativo o l'erroneo computo dei periodi di sospensione; omissioni o dati non contestati rendono il ricorso difficilmente ammissibile.
- La qualificazione del momento consumativo può dipendere dall'atto materiale (es. sottoscrizione, deposito) e non soltanto dalla formulazione dell'imputazione: il giudice valuta la prova documentale per stabilire il decorso della prescrizione.
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