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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36453/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi dapprima nei confronti di una società a responsabilità limitata per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2005 e 2006; gli atti societari divennero definitivi per acquiescenza. Successivamente l'ufficio emise ulteriori avvisi nei confronti del socio unico e amministratore della società, assumendo che questi avesse incassato personalmente gli utili non dichiarati dalla società. Il contribuente impugnò gli avvisi deducendo, nel merito, la propria estraneità sostanziale alla compagine sociale e la nullità/illegittimità degli avvisi societari, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti. In Cassazione articolò due motivi: con il primo denunciò violazione dell'art. 346 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che la Commissione d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'amministrazione decaduta da eccezioni processuali e di merito per tardiva costituzione; con il secondo denunciò omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che i giudici non avessero considerato le circostanze comprovanti l'inesistenza dei presupposti dell'imposizione e la sua qualità di mero prestanome, indicato come tale da un soggetto terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la costituzione dell'ufficio in appello era tempestiva, avendo riguardo alla data di spedizione del plico raccomandato con le controdeduzioni ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992; comunque ha ribadito che un'eventuale tardiva costituzione dell'amministrazione appellata non impedisce il rilievo officioso della decadenza eccepita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere dedotto senza indicare le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito, onere non assolto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la questione della tempestività della costituzione dell'appellata non esclude, in ogni caso, il rilievo officioso della decadenza dedotta con le controdeduzioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La tempestività della costituzione in appello dell'amministrazione finanziaria va valutata con riguardo alla spedizione della raccomandata contenente le controdeduzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività della costituzione dell'appellato mediante invio delle controdeduzioni a mezzo posta si valuta con riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato, quando tale modalità sia consentita dalla disciplina speciale.
  • L'eventuale tardiva costituzione dell'amministrazione appellata non impedisce, di per sé, che il giudice rilevi d'ufficio una decadenza processuale o sostanziale dedotta dall'Ufficio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La deduzione del vizio di omesso esame non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto quando il ricorrente non confronta in modo puntuale le due conformi valutazioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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