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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38199/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Como che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cumulo delle pene e dell'ordine di esecuzione emesso il 26/02/2024. Il ricorrente denunciava: (i) carenza di motivazione dell'ordinanza del G.E.; (ii) violazione di legge (richiamando l'art. 168) sostenendo che il cumulo non poteva comprendere la sentenza del Tribunale di Ravenna del 30/05/2019 perché l'ordine di esecuzione di Ravenna era stato sospeso e risultava pendente un'istanza per misura alternativa presso il Tribunale di sorveglianza di Bologna.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale d'appello ha confermato che il pubblico ministero ha correttamente emesso il provvedimento di cumulo (ai sensi dell'art. 663 c.p.p.) comprendendo anche la condanna del Tribunale di Ravenna, nonostante fosse stato in precedenza disposto un ordine di esecuzione sospeso. Il cumulo determina l'unificazione delle pene e rende necessaria una nuova valutazione sulle cause ostative alla sospensione: se la pena unificata supera i limiti per l'accesso alle misure alternative, la sospensione non può più essere disposta. Il riferimen to all'art. 168 è stato ritenuto non pertinente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    "Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene"; "Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4"

    Il PM è tenuto a determinare e ad emettere l'ordine di esecuzione e a procedere al cumulo delle pene quando esistono più condanne. Il cumulo produce l'unificazione delle sanzioni rilevante ai fini dell'esecutività e della valutazione delle misure alternative.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 non può essere disposta quando, a seguito del cumulo, la pena unificata supera i limiti di legge che consentono l'applicazione di misure alternative; il precedente ordine di esecuzione sospeso perde efficacia alla luce della nuova determinazione complessiva della pena.

  • art. 76 e ss. cod. pen.

    Richiamate come norme che disciplinano il concorso di pene e l'unificazione delle sanzioni: la pena complessiva va calcolata secondo tali disposizioni al momento del cumulo.

  • art. 168 cod. pen.

    Il richiamo del ricorrente a tale norma è stato ritenuto estraneo alla fattispecie: la sospensione contestata non derivava da una condizionale disciplinata dall'art. 168, ma da un ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., quindi la norma invocata non era applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero è obbligato a procedere al cumulo delle pene quando sussistono più condanne: il cumulo ha natura amministrativa e unifica le sanzioni, richiedendo una nuova valutazione sull'ammissibilità di sospensioni o misure alternative.
  • La sospensione di un precedente ordine di esecuzione, o la presenza di una istanza per misura alternativa, non impedisce in via automatica che il PM includa quella condanna in un successivo provvedimento di cumulo; il cumulo può rendere inefficace la precedente sospensione se la pena unificata eccede i limiti per le alternative.
  • Il provvedimento di cumulo è revocabile e non diventa definitivo fino a che non intervenga il giudice dell'esecuzione; il condannato può quindi chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione per contestare il cumulo o la prosecuzione dell'esecuzione.
  • Le doglianze relative a carenza di motivazione del giudice dell'esecuzione devono essere valutate alla luce della giurisprudenza consolidata: il richiamo a massime può essere sufficiente se il ragionamento è chiaramente richiamato, ma l'assenza totale di argomentazioni può costituire motivo di censura.
  • In situazioni analoghe è fondamentale valutare preventivamente l'effetto del cumulo sulla spettanza di misure alternative e presentare tempestivamente al giudice dell'esecuzione elementi che provino l'insussistenza di cause ostative alla sospensione o all'applicazione delle misure alternative.

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