Cassazione Penale, Ordinanza n. 12911/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità per ricettazione e del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. I motivi erano due: (1) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ravvisare il dolo; (2) violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e comunque manifestamente infondati, osservando che essi tendevano a una rivalutazione del merito e che la motivazione di appello era congrua sia sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene sia sulla non particolare tenuità dell'offesa, in ragione della quantità di gasolio ricevuto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Per integrare la ricettazione è sufficiente che l'agente riceva o acquisti beni di provenienza delittuosa, anche quando la consapevolezza della provenienza illecita sia sorretta da dolo eventuale.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva delle modalità della condotta, della intensità del dolo o grado della colpa e dell'entità del danno o pericolo; il diniego può fondarsi negativamente anche su uno solo di tali criteri.
art. 133 c.p.
articolo 133, comma 1, nn. 1, 2 e 3
I parametri di valutazione della particolare tenuità del fatto richiamano natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, intensità del dolo o grado della colpa, nonché entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, non correlati alla motivazione della decisione impugnata o si risolvono in una pedissequa riproposizione delle censure già respinte in appello.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione del fatto, salvo il rilievo di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Il delitto di ricettazione è configurabile anche a titolo di dolo eventuale: è sufficiente che l'agente si rappresenti concretamente la possibile provenienza delittuosa del bene e accetti il rischio di riceverlo o acquistarlo.
- Ai fini della distinzione tra ricettazione e incauto acquisto, nella ricettazione rileva l'accettazione consapevole del rischio della provenienza illecita; nell'incauto acquisto rileva invece la colpevole omissione di quei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre a sospettare la provenienza del bene.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva di tutte le componenti previste dalla norma; il mancato superamento anche di uno solo dei parametri può legittimare il diniego del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →