Cassazione Civile, Sentenza n. 1047/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di somme percepite in esecuzione di una transazione tra soci (piccoli azionisti) e la Banca Popolare di Ancona, poste a chiusura di un giudizio nato per la lesione del diritto di opzione in relazione a un prestito obbligazionario convertibile. La questione è se tali somme siano: a) restituzione di capitale (esenti); b) corrispettivo riconducibile a rinuncia al diritto di opzione/cessione di partecipazioni soggetta a tassazione separata; oppure c) corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare e quindi imponibile come reddito secondo l'art. 67 TUIR (lett. i)). L'Agenzia delle Entrate sosteneva la qualificazione come corrispettivo per assunzione di obblighi (lett. i)); la contribuente sosteneva invece la natura di rinuncia/cessione del diritto di opzione (lett. c-bis o esenzione come restituzione di capitale). La CTR aveva parzialmente dato ragione alla contribuente; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il motivo di ricorso ma lo ha ritenuto infondato e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto che, alla luce della causa della transazione e degli elementi fattuali (la lite originava proprio dalla lesione del diritto di opzione, l'abbandono della lite implicava la rinuncia al diritto di opzione e il risarcimento era commisurato alla partecipazione societaria), il corrispettivo della transazione remunerava la rinuncia al diritto di opzione e non l'assunzione di un obbligo di fare/non fare/tollerare. Ha richiamato anche la circolare n. 52/E del 2004 che considera la rinuncia al diritto di opzione assimilabile alla cessione di partecipazioni ai fini dell'art. 67 TUIR. Conseguentemente la qualificazione applicata dalla CTR è stata ritenuta corretta; il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. i)
art. 67, comma 1, lett. i)
lett. i) ricomprende i corrispettivi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare; la Corte ha ritenuto che questa fattispecie non fosse applicabile perché la transazione aveva per oggetto la rinuncia al diritto di opzione, non l'assunzione di un obbligo
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. c-bis)
art. 67, primo comma, lett. c-bis
lett. c-bis comprende le cessioni di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di partecipazione al capitale; la Corte ha concluso che la rinuncia al diritto di opzione può essere qualificata come operazione riconducibile a questa categoria
Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 10 dicembre 2004
la circolare individua tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c.1 lett. c-bis la cessione di partecipazioni e indica che la rinuncia al diritto di opzione può essere considerata alla stregua di tale cessione; la Corte ha richiamato questo orientamento
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 3
norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione di sindacare la corretta applicazione della norma di diritto in ordine alla qualificazione fiscale; il ricorso si è fondato su questo motivo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che, essendo l'Agenzia parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applicava la riduzione prevista
Massime di principio
- Nelle transazioni che definiscono controversie societarie occorre valutare la "causa" e la sostanza economica dell'accordo: se il corrispettivo remunera la rinuncia a diritti patrimoniali (es.: diritto di opzione), la qualificazione fiscale è quella della cessione/trasferimento di diritti/partecipazioni e non quella di un corrispettivo per assunzione di obblighi
- Elementi indiziari rilevanti per qualificare il corrispettivo come rinuncia/cessione sono: la connessione della lite al diritto rinunciato, l'abbandono della pretesa giudiziale che implica la rinuncia e la commisurazione del pagamento alla partecipazione societaria
- La mera descrizione formale della transazione come "assunzione di obblighi" non impedisce la ricaratterizzazione fiscale secondo la sostanza economica: l'Amministrazione e i giudici devono ricostruire la causa effettiva dell'operazione
- La qualificazione come "restituzione di capitale" (esenzione) richiede prova che il pagamento abbia natura restitutoria e non sia un corrispettivo per rinuncia a diritti; la documentazione e la chiarezza delle clausole contrattuali sono decisive
- Per evitare contestazioni, nelle transazioni societarie è utile esplicitare la causa economica dell'operazione, conservare la documentazione processuale che dimostri la pretesa iniziale e, se necessario, chiedere interpello all'Amministrazione finanziaria
- L'Amministrazione finanziaria può ricondurre atti privati alle fattispecie tributarie tipiche, ma non può utilizzare la transazione per creare una qualificazione elusiva in contrasto con la riserva di legge; il principio di sostanza prevale sulla forma
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