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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 545/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da avvisi di accertamento IRPEF e addizionali regionale e comunale per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza avviata sulla base di informazioni ottenute dall’amministrazione fiscale francese relative a investimenti e disponibilità finanziarie in Svizzera presso una banca. Seguì un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia respinse il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accolse invece l’appello, ritenendo non applicabile retroattivamente, alle annualità anteriori, l’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, in quanto norma sostanziale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sull’eccezione di novità e inammissibilità della censura relativa alla retroattività, formulata dalla contribuente per la prima volta in appello; con il secondo, subordinato, ha contestato la qualificazione sostanziale della disposizione e la conseguente esclusione della sua applicazione agli anni 2005-2007.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che l’eccezione di novità e inammissibilità fosse stata formulata inequivocabilmente dall’Amministrazione finanziaria nelle controdeduzioni in appello e riprodotta nel ricorso per cassazione con l’indicazione dell’atto in cui era stata proposta; la CTR aveva omesso di pronunciarsi su di essa, né l’accoglimento dell’appello della contribuente poteva valere come rigetto implicito, poiché la sentenza non ne aveva dato conto neppure quanto alla sua proposizione. Il secondo motivo è rimasto assorbito, sicché la Corte non ha deciso nel merito la questione dell’applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Sussiste in effetti il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, non potendo neppure nella fattispecie in esame ravvisarsi il rigetto implicito della stessa nell’accoglimento dell’appello della contribuente, avendo omesso totalmente la sentenza della CTR di darne almeno conto, quanto alla sua proposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Viola il dovere di pronuncia il giudice d’appello che ometta di esaminare un’eccezione ritualmente formulata e specificamente devoluta, senza che l’accoglimento della domanda avversaria possa essere considerato, in mancanza di qualsiasi menzione dell’eccezione, un rigetto implicito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Sussiste in effetti il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, non potendo neppure nella fattispecie in esame ravvisarsi il rigetto implicito della stessa nell’accoglimento dell’appello della contribuente, avendo omesso totalmente la sentenza della CTR di darne almeno conto, quanto alla sua proposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    La questione dedotta in appello per la prima volta poteva essere oggetto dell’eccezione di novità e inammissibilità ai sensi della disciplina processuale tributaria; il giudice d’appello deve pronunciarsi sull’eccezione ritualmente proposta.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia su un’eccezione può essere denunciato in cassazione quando l’eccezione sia stata formulata in modo inequivocabile, così da rendere necessaria una decisione, e il ricorso ne riporti il contenuto esatto indicando specificamente l’atto difensivo o il verbale d’udienza in cui è stata proposta.
  • L’accoglimento della domanda o dell’impugnazione avversaria non implica di per sé il rigetto tacito di un’eccezione ritualmente sollevata, quando la sentenza non ne dia conto neppure quanto alla sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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