Cassazione Penale, Sentenza n. 22524/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la rideterminazione, in sede di rinvio, delle pene accessorie per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il difensore deduceva: 1) violazione dell'art. 166 c.p. (a seguito della modifica operata dalla L. 7/2/1990, n.19) e omessa sospensione condizionale delle pene accessorie in presenza di sospensione della pena principale; 2) vizio di dosimetria in relazione all'art. 133 c.p., lamentando che la durata delle pene accessorie (tre anni) fosse superiore alla pena principale e non rispettosa dei criteri di proporzionalità; 3) mancato tener conto dell'incensuratezza e della buona condotta post-reato dell'imputato; si richiamava anche la sentenza Corte Cost. n.222/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata sospensione condizionale delle pene accessorie, ricordando che, dopo la modifica dell'art. 166 c.p., la sospensione delle accessorie è effetto automatico della sospensione condizionale della pena principale e non richiede provvedimento espresso. Ha inoltre affermato che la durata delle pene accessorie si determina autonomamente e concretamente applicando i criteri dell'art. 133 c.p., senza necessaria correlazione con la durata della pena principale; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della misura interdittiva (inabilitazione e incapacità a svolgere uffici direttivi per anni tre) in relazione al disvalore concreto dei fatti (distrazione di beni mobili registrati per valore superiore a euro 28.000 e intensità del dolo). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 166 cod. pen.
modificato dall'art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19
La sospensione condizionale delle pene accessorie è un effetto automatico della sospensione condizionale della pena principale, non richiedendo un provvedimento che le nomini espressamente
art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Norma che disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto legittima la rideterminazione della durata delle misure interdittive per anni tre in rapporto al disvalore concreto della fattispecie
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena (proporzionalità, responsabilità, gravità, circostanze, personalità del reo): la durata delle pene accessorie va determinata in concreto secondo questi criteri e non necessita di coincidenza con la durata della pena principale
L. 7 febbraio 1990, n. 19
Ha introdotto la modifica dell'art. 166 c.p. che determina l'effetto automatico di sospensione delle pene accessorie con la sospensione della pena principale
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata dalla difesa; tuttavia la Corte di Cassazione non ha ritenuto che quella sentenza produca effetti tali da modificare il principio dell'automaticità della sospensione delle pene accessorie ex art. 166 c.p. così come interpretato
Giurisprudenza: Sez. 3, n.27113 del 19/02/2015 (Merlo, Rv. 264019)
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui la sospensione delle pene accessorie consegue automaticamente alla sospensione condizionale della pena principale
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 166 c.p. (L. 7/2/1990, n.19), la sospensione condizionale delle pene accessorie è automaticamente collegata alla sospensione della pena principale e non richiede un provvedimento espresso.
- La durata delle pene accessorie va determinata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (gravità, personalità del reo, circostanze, obiettivi rieducativi), e non è necessariamente correlata o limitata alla durata della pena principale.
- Contestazioni sulla sproporzione tra pena principale e pene accessorie richiedono una valutazione motivata: la mera differenza di durata non è sufficiente se la motivazione della corte territoriale applica correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In ricorsi per cassazione che impugnano la sola dosimetria delle pene accessorie, è importante dimostrare concretamente il difetto di motivazione o l'errata applicazione dei criteri legali (ad es. mancata considerazione dell'incensuratezza o di elementi attenuanti rilevanti).
- Se si vuole ottenere una pronuncia esplicita sulla sospensione delle pene accessorie, è utile chiedere espressamente tale intervento in primo grado o in appello, ma giuridicamente la sospensione può già essere operante ex lege se ricorrono i presupposti per la sospensione condizionale della pena principale.
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