Sentenza n. 2667/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza definitiva del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 464/2025, di attribuire la Carta del docente per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, con sentenza n. 464/2025 (R.G. n. 11/2024), passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’attribuzione di € 2.500,00 oltre interessi. Dopo la notificazione della sentenza ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza al giudicato e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; inoltre, essa rientra tra i titoli esecutivi attuabili in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Ha ordinato l’attribuzione della Carta per i cinque anni scolastici indicati e l’accredito di € 2.500,00 oltre agli interessi stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente da lui delegato: su istanza della ricorrente, il commissario dovrà eseguire il giudicato entro gli ulteriori 60 giorni. L’eventuale compenso commissariale è posto a carico del Ministero e sarà liquidato con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Per l’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione occorre, nel caso esaminato, che la pronuncia sia passata in giudicato e notificata e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso per l’attività del commissario ad acta è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e determinato e liquidato con separato decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di un’amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Se l’amministrazione intimata non dimostra di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarne l’esecuzione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, fissando un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.
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