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Sentenza

Sentenza n. 2010/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza formatosi sulla sentenza n. 272.2024 del Tribunale di Varese, pubblicata in data 17.09.2024, e notificata il 23.09.2024.

Giustizia amministrativa202504173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese n. 272/2024, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto all'erogazione di € 500,00 annui ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a effettuare il pagamento mediante carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari per ottenere la carta docente. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e ha rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni e l'inadempimento dell'amministrazione, non contestato in giudizio. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, prevedendo che questi sia attivato dal creditore e provveda nei successivi sessanta giorni, direttamente o tramite funzionario delegato, anche avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio che deve intercorrere tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto all'erogazione della carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo azionato, il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo risultante dal titolo.
  • In presenza di un obbligo chiaro derivante da una sentenza passata in giudicato, non adempiuto dall'amministrazione e non specificamente contestato in giudizio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore qualora l'amministrazione non adempia nel termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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