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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12109/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società, quale cessionaria del credito risarcitorio di un danneggiato, aveva agito per ottenere il pagamento del danno subito in un sinistro stradale avvenuto tra due autoveicoli. Il giudizio era stato impostato come azione di risarcimento diretto contro l'assicuratore del veicolo del danneggiato; nel corso del merito era stato escusso il conducente dell'altro veicolo coinvolto, cui il Tribunale aveva attribuito rilievo come soggetto non terzo, qualificandone le dichiarazioni come confessione giudiziale non vincolante per l'assicuratore. La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale deducendo: 1) violazione degli artt. 246 e 100 c.p.c. e dell'art. 153 cod. ass., sostenendo che l'azione andava correttamente qualificata ai sensi degli artt. 145 e 149 cod. ass. e che il teste escusso non poteva essere considerato litisconsorte necessario in quanto non era il conducente del veicolo assicurato dalla convenuta, bensì dell'altro veicolo; 2) ulteriore violazione degli artt. 246 e 100 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della testimonianza senza una tempestiva eccezione della controparte; 3) nullità della sentenza per mancata ammissione di un ulteriore teste, assumendo che il rigetto della domanda per difetto di prova, a fronte del mancato ingresso dei mezzi istruttori richiesti, integrasse vizio processuale.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudizio era stato erroneamente instaurato senza la partecipazione del responsabile del sinistro, soggetto che in materia di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. deve essere parte del giudizio in litisconsorzio necessario con l'assicuratore. Ha chiarito che il Tribunale aveva correttamente corretto l'erroneo riferimento dell'azione all'art. 153 cod. ass., ma ha soprattutto constatato che nei gradi di merito non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro. Poiché la violazione del litisconsorzio necessario rende nullo l'intero processo, la Corte ha annullato d'ufficio le decisioni di merito e ha cassato la sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Massa, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e alla liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 149 cod. ass.

    Nell'azione di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, è necessario il litisconsorzio con il responsabile del danno.

  • art. 153 cod. ass.

    È norma richiamata in sentenza come erroneo riferimento contenuto nella decisione di merito, poiché riguarda i danneggiati residenti nel territorio della Repubblica coinvolti in sinistri con veicoli stazionanti in altro Stato membro.

  • art. 144, comma 3, cod. ass.

    È richiamato in via analogica per affermare che il litisconsorzio necessario nel risarcimento diretto rafforza la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al danneggiante.

  • art. 246 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente quanto alla capacità a testimoniare del soggetto escusso e alla qualificazione delle sue dichiarazioni.

  • art. 100 c.p.c.

    È invocato con riferimento all'interesse ad agire e alla corretta posizione processuale delle parti coinvolte.

  • art. 2733, comma 3, c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per qualificare le dichiarazioni del conducente antagonista come confessione giudiziale non vincolante nei confronti dell'assicuratore.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di litisconsorzio necessario non integrato, il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    La Corte di cassazione, rilevata la nullità dell'intero processo per difetto di contraddittorio, annulla le sentenze di merito e rinvia al primo giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con rito semplificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., il responsabile civile del sinistro deve partecipare al giudizio insieme all'assicuratore del danneggiato: la sua pretermissione integra una nullità radicale per difetto di litisconsorzio necessario.
  • Se la violazione del litisconsorzio necessario non viene rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e deve cassare le pronunce impugnate, rinviando al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
  • Nel risarcimento diretto, l'assicuratore del danneggiato ha interesse a che sia accertata la responsabilità del danneggiante, sicché il litisconsorzio con quest'ultimo è funzionale alla tutela della posizione processuale dell'impresa assicuratrice.
  • Quando il processo è affetto da un vizio originario di contraddittorio necessario, l'esame delle ulteriori censure di merito resta assorbito dall'accertamento della nullità processuale.
  • Una dichiarazione resa in giudizio da un soggetto privo di terzietà può essere valutata dal giudice nei limiti consentiti dalla legge processuale, ma tale profilo non supera né sana un difetto strutturale di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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