Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 413 del 11/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di non dover censire i distributori come vending machine e di dover trasmettere telematicamente i corrispettivi soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Adempimenti IVA/corrispettivi per distributori automatici con pagamento tramite reception e non direttamente al distributore

Il quesito

L’istante chiede se, per i distributori automatici che non incassano denaro ma funzionano tramite ricariche o abbonamenti venduti alla reception della palestra, debbano essere censiti presso l’Agenzia delle entrate e se i corrispettivi vadano trasmessi telematicamente solo dal 1° gennaio 2020.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i distributori descritti non rientrino nella nozione di vending machine del provvedimento 30 giugno 2016 perché privi di periferiche di pagamento che incassano somme; quindi non si applicano gli obblighi specifici di censimento, memorizzazione e trasmissione previsti per i distributori automatici. Fino al 31 dicembre 2019 i corrispettivi sono correttamente certificati con ricevuta fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi; dal 1° gennaio 2020 opera la trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2, comma 1, d.lgs. 127/2015, sostitutiva degli ulteriori adempimenti previsti per le operazioni ex art. 22 DPR 633/1972.

Distributori automatici con pagamento alla reception: qualificazione e adempimenti fiscali

L’interpello riguarda un rivenditore autorizzato di distributori installati in comodato d’uso presso palestre e centri fitness. La particolarità del caso è che i distributori non incassano direttamente il denaro: i clienti acquistano ricariche o abbonamenti alla reception della palestra, che riscuote le somme per conto dell’istante e invia poi la ricevuta via e-mail tramite software dedicato.

Fattispecie rappresentata

I distributori operano mediante una ricarica o un abbonamento:

  • nel piano a ricarica, il cliente carica un importo predeterminato e lo utilizza in modo analogo a una chiavetta di un distributore tradizionale;
  • nell’abbonamento, il cliente acquista un titolo di durata variabile, mensile, trimestrale o annuale, e lo utilizza fino alla scadenza.

L’istante precisa che, a fine giornata, controlla le transazioni di tutti i distributori in comodato e annota il totale nel registro dei corrispettivi; a fine mese, sulla base della rendicontazione delle palestre, comunica gli importi da bonificare e quelli da fatturare per la provvigione sulle vendite.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede quali adempimenti debbano essere osservati, evidenziando la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali, nei quali il cliente inserisce direttamente denaro o chiavetta. In particolare, domanda se:

  • i distributori vadano censiti presso l’Agenzia delle entrate;
  • i corrispettivi debbano essere trasmessi telematicamente solo dal 1° gennaio 2020.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene, in sintesi, che l’attività non imponga:

  • il censimento dei distributori presso l’Agenzia delle entrate;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi prima del 1° gennaio 2020.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che prevede:

  • dal 1° gennaio 2020, per i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
  • l’anticipazione al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000;
  • la possibilità di esoneri specifici con decreto ministeriale;
  • dal 1° aprile 2017, l’obbligo per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Viene inoltre richiamato il provvedimento del 30 giugno 2016, che definisce la vending machine come apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente previo pagamento, e considera periferica di pagamento anche la cosiddetta torre di ricarica. In via interpretativa, la vending machine è un apparecchio composto da:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico master capace di memorizzare ed elaborare i dati;
  • un erogatore di beni o servizi.

È citata anche la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, che esclude dall’obbligo i distributori meccanici privi di una scheda elettronica che controlla l’erogazione e memorizza le somme incassate.

Infine, l’Agenzia richiama l’articolo 6 del DPR 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e l’imposta diviene esigibile quando l’operazione si considera effettuata.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, il distributore descritto non è predisposto per accettare il pagamento direttamente tramite le ricariche o gli abbonamenti, che sono acquistati esclusivamente alla reception della palestra. Questa caratteristica è ritenuta incompatibile con la definizione di vending machine, poiché mancano le periferiche di pagamento deputate all’incasso dei corrispettivi.

Di conseguenza:

  • non si applica il regime speciale previsto per i distributori automatici;
  • non sussistono le informazioni da trasmettere telematicamente relative alle somme incassate dalle periferiche di pagamento;
  • il fatto che il distributore non incassi somme implica che non vi siano dati da memorizzare e trasmettere come per le vending machine.

L’Agenzia osserva inoltre che le somme incassate dalle palestre sono comunque documentate con ricevute inviate via posta elettronica ai clienti, con conseguente corretta certificazione dei corrispettivi indipendentemente dagli obblighi propri dei distributori automatici.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la fattispecie è esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 127/2015. Pertanto, fino al 31 dicembre 2019:

  • le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate mediante ricevuta fiscale;
  • i relativi corrispettivi vanno annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR 633/1972.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, per le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite trasmissione telematica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 127/2015, che sostituisce anche:

  • la registrazione di cui all’articolo 24 del DPR 633/1972;
  • gli obblighi di certificazione fiscale previsti dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • quelli di cui al DPR 21 dicembre 1996, n. 696.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che il discrimine non è la mera presenza di un distributore, ma la presenza di un sistema di pagamento integrato nella macchina. Nel caso esaminato, poiché l’incasso avviene alla reception e non tramite la macchina, non si applicano gli adempimenti propri delle vending machine; restano però fermi gli obblighi ordinari di certificazione dei corrispettivi fino al 31 dicembre 2019 e, dal 1° gennaio 2020, la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dalla disciplina generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.