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Interpello

Risposta n. 412 del 11/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che, per i rifornimenti ai dipendenti, l’istante non abbia l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, potendo farlo solo facoltativamente; in tal caso verrebbero meno gli obblighi di registrazione ex articolo 24. È inoltre ammissibile imputare l’operazione al momento del pagamento del corrispettivo, quindi alla data della trattenuta sul cedolino.

Carte carburante in regime di netting per dipendenti del gruppo e documentazione delle somministrazioni

Il quesito

L’istante chiede se, nel caso di carte aziendali usate anche da dipendenti per rifornimenti di carburante in ambito B2C, sia sufficiente annotare i corrispettivi nel registro IVA ex articolo 24 del DPR 633/1972 senza emettere fattura e se sia corretto rilevare l’operazione alla data valuta della trattenuta in busta paga.

Il parere dell’Agenzia

Il parere è sostanzialmente favorevole: nel rapporto istante/dipendenti, trattandosi di consumatori finali e non di soggetti che gestiscono direttamente impianti ad alta automazione, non sussiste un obbligo generalizzato di invio telematico dei corrispettivi; resta sufficiente la registrazione IVA, mentre la soluzione prospettata sul momento di effettuazione dell’operazione è conforme all’articolo 6, comma 2, del DPR 633/1972.

Carte carburante in regime di netting per dipendenti del gruppo

L’interpello riguarda l’utilizzo di "carte aziendali" per il rifornimento di carburante in un’operazione di netting che coinvolge gestore dell’impianto, istante e clienti. L’istante valuta di estendere le carte anche ai dipendenti del proprio gruppo societario, per uso personale fuori dall’esercizio di impresa, arte o professione.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante descrive un meccanismo in due passaggi:

  • i gestori delle stazioni di servizio effettuano la somministrazione continuativa di carburante all’istante e ne documentano i corrispettivi con fattura;
  • l’istante rifattura a sua volta le somministrazioni ai titolari delle carte aziendali, documentando anch’egli con fattura nei rapporti con soggetti passivi.

Per i dipendenti del gruppo, l’idea è che:

  • il dipendente richieda la carta con un contratto di somministrazione carburanti per uso personale B2C;
  • autorizzi la trattenuta in busta paga dei corrispettivi dei rifornimenti;
  • le società del gruppo, ove diverse dall’istante, riversino le somme trattenute.

L’istante propone che i rifornimenti effettuati dai dipendenti siano annotati nel registro dei corrispettivi ex articolo 24 del DPR 633/1972 e che la rilevazione avvenga con la stessa data valuta della trattenuta in busta paga o del riversamento, così da liquidare correttamente l’IVA nel mese di effettuazione dell’operazione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, conferma che nei rapporti con i dipendenti sia sufficiente la registrazione dei corrispettivi nel registro IVA, senza emissione di fattura nei rapporti B2C. Chiede inoltre se sia corretto far coincidere l’annotazione e la rilevazione dell’operazione con la data del pagamento tramite trattenuta sul cedolino paga.

Soluzione interpretativa proposta

L’istante ritiene che, nel caso di specie, sia sufficiente annotare i corrispettivi nel registro di cui all’articolo 24 del DPR 633/1972, senza necessità di emettere fattura nei rapporti B2C.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina del netting e della documentazione delle cessioni di carburante, in particolare:

  • circolare ministeriale n. 205 del 12 agosto 1998, che descrive il netting come contratto di somministrazione tra gestore e compagnia petrolifera, con rifatturazione a valle;
  • articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del DPR 633/1972, che prevede l’obbligo di fattura elettronica solo per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali da parte di soggetti passivi IVA;
  • articolo 2, comma 1, del DPR 696/1996, che esclude dall’obbligo di certificazione le cessioni di carburanti per autotrazione verso clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. 127/2015, che introduce la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio destinati a carburanti;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018, che ha limitato l’obbligo alle cessioni effettuate da soggetti passivi IVA che gestiscono impianti stradali ad alta automazione e ha previsto l’avvio graduale per le altre tipologie;
  • decreto ministeriale 10 maggio 2019, che disciplina esoneri e conferma alcune regole per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

L’Agenzia ricorda anche che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi possono essere effettuate su base volontaria, con effetto sostitutivo degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR 633/1972.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia distingue il rapporto gestore/istante, che riguarda due soggetti passivi IVA ed è soggetto agli ordinari obblighi di fatturazione elettronica, dal rapporto istante/dipendenti, che coinvolge consumatori finali.

Per quest’ultimo rapporto, osserva che:

  • fino al 31 dicembre 2019, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica riguardava soltanto gli esercenti degli impianti ad alta automazione, mentre per le altre cessioni di carburante ai consumatori si applicava l’esonero dalla certificazione previsto dal DPR 696/1996 e dal DM 10 maggio 2019;
  • dal 1° gennaio 2020, resta fermo l’obbligo per gli impianti ad alta automazione, mentre per le ulteriori tipologie di operatori l’obbligo generalizzato di memorizzazione ed invio dei corrispettivi opera solo nei casi previsti dall’articolo 22 del DPR 633/1972 e con le eccezioni richiamate.

Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che l’istante, non gestendo direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, non ha obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi relativi alle somministrazioni di carburante ai dipendenti. Può farlo volontariamente, ma in tal caso vengono meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi ex articolo 24 del DPR 633/1972.

Quanto al momento di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia ritiene corretta la soluzione proposta dall’istante: per le somministrazioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratto, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 633/1972. Pertanto, l’annotazione con la medesima data valuta della trattenuta in busta paga è conforme alla norma ed è ammissibile.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è favorevole al contribuente nei limiti del quesito posto. In sintesi:

  • nei rapporti B2C con i dipendenti non è richiesta la fattura;
  • non sussiste, per l’istante, un obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • resta possibile l’annotazione nel registro IVA ex articolo 24 del DPR 633/1972;
  • l’imputazione dei corrispettivi alla data del pagamento tramite trattenuta in busta paga è coerente con l’articolo 6, comma 2, del DPR 633/1972.

L’Agenzia precisa infine che l’istanza non affronta altri profili, come eventuali implicazioni in materia di lavoro dipendente o di imposte dirette.

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