Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 411 del 11/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, il visto non sarebbe necessario perché il credito deriva da una quota trasferita da una società con punteggio ISA tale da fruire dell’esonero di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 50/2017.

Visto di conformità ed esonero per compensazione del credito IRPEF derivante da quota di reddito/ritenute di società trasparente

Il quesito

Il contribuente chiede se, avendo ricevuto dalla società artigiana partecipata un credito da indicare nel quadro RH del modello REDDITI PF 2019 e dovendo compensare l’eccedenza IRPEF 2018, sia tenuto ad apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione, considerando che la società partecipata beneficia dell’esonero dal visto previsto per i soggetti ISA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il visto di conformità sia comunque necessario sulla dichiarazione del socio se, dopo lo scomputo delle ritenute, emerge un credito IRPEF che il contribuente intende compensare orizzontalmente oltre 5.000 euro annui. L’esonero della società partecipata non si estende automaticamente al socio, perché il visto riguarda l’intera dichiarazione da cui emerge il credito e non singole voci.

Visto di conformità sul credito IRPEF del socio di società artigiana

L’interpello riguarda la necessità del visto di conformità sul modello REDDITI PF 2019 di un socio di società artigiana, in relazione alla compensazione di un credito IRPEF emerso dopo lo scomputo delle ritenute attribuite dalla società partecipata. Il tema centrale è se l’esonero dal visto riconosciuto alla società in quanto soggetto ISA si rifletta anche sulla dichiarazione del socio.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente dichiara di essere socio di una società artigiana che, per il periodo d’imposta 2018:

  • ha conseguito un punteggio ISA pari a 8,56 ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • beneficia dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti entro i limiti previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, cioè:
    • fino a 50.000 euro annui per l’IVA;
    • fino a 20.000 euro annui per imposte dirette e IRAP.

La società trasferisce al socio un credito da indicare nel quadro RH del modello REDDITI PF 2019. Il socio intende utilizzare l’eccedenza IRPEF 2018 in compensazione e chiede se, in tale scenario, debba apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione.

Quesito del contribuente

Il quesito è se il visto di conformità sia dovuto dal socio sulla propria dichiarazione, quando il credito utilizzato deriva da una quota attribuita da una società partecipata che, a sua volta, gode dell’esonero dal visto per effetto del punteggio ISA conseguito.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente ritiene che il visto non sia necessario. La sua tesi è che, nella propria dichiarazione, l’unico dato rilevante sia la quota di credito trasferita dalla società partecipata e che, poiché tale società possiede un livello di affidabilità fiscale idoneo a fruire dell’esonero previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 50/2017, l’adempimento non dovrebbe gravare neppure sul socio.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 22 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese di cui all’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

Richiama inoltre:

  • l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tema di compensazione orizzontale;
  • l’articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 241/1997, relativo all’apposizione del visto di conformità;
  • l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che subordina l’utilizzo in compensazione del credito all’apposizione del visto oltre le soglie previste.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la soluzione del contribuente. Sulla base degli elementi forniti, ritiene che la fattispecie sia riconducibile all’articolo 22 del TUIR, cioè al meccanismo di scomputo delle ritenute attribuite ai soci, e che il contribuente intenda utilizzare tali ritenute direttamente a scomputo delle proprie imposte, senza riattribuirle alla società partecipata.

L’Amministrazione chiarisce che il visto di conformità non viene apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla dichiarazione nel suo complesso, cioè con riferimento ai dati da cui emerge il credito utilizzabile in compensazione orizzontale oltre i limiti di legge. Di conseguenza, se dopo lo scomputo delle ritenute dall’IRPEF dovuta dal socio emerge un’eccedenza a credito, l’utilizzo in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. 241/1997 richiede il visto di conformità quando il credito superi 5.000 euro annui.

L’Agenzia precisa inoltre che tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa partecipata sia esonerata dal visto nella propria dichiarazione per effetto di una clausola normativa di esonero. L’esonero riconosciuto alla società non si trasferisce automaticamente alla dichiarazione del socio.

Conclusioni operative

Nel caso esaminato, il socio è tenuto a richiedere il visto di conformità sul modello REDDITI PF 2019 se, dopo lo scomputo delle ritenute dall’imposta netta sul reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che intende compensare orizzontalmente per importi superiori a 5.000 euro annui. Il fatto che la società partecipata benefici dell’esonero dal visto per effetto degli ISA non incide sull’obbligo del socio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.