Cassazione Penale, Sentenza n. 23996/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto la reintegrazione nell'elenco dei prodotti acquistabili (modello 72) di vari generi alimentari normalmente consentiti ai detenuti delle sezioni ordinarie e aveva ordinato alla Direzione di consentire al detenuto di cucinare senza fasce orarie. Il Ministero deduceva violazione di norme rilevanti (tra cui art. 69, comma 6, lett. b) l. n. 354/75 e artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. Pen.) e censurava una motivazione contraddittoria e generica, sostenendo che la limitazione degli acquisti poteva essere giustificata per esigenze del regime 41-bis e che la regolazione delle fasce orarie rientra nella discrezionalità amministrativa di organizzazione interna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero nella parte relativa all'esclusione dall'elenco dei prodotti acquistabili, confermando il principio secondo cui l'amministrazione non può vietare generi alimentari compresi nel modello 72 se tale divieto non è necessario rispetto alle esigenze proprie del regime 41-bis (impedire comunicazioni con l'esterno o evitare che il detenuto acquisisca una posizione di supremazia). Invece il ricorso è stato accolto limitatamente alla prescrizione delle fasce orarie per la cottura: la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata soltanto su questo punto e ha mandato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame volto a verificare se le fasce orarie siano applicate solo ai 41-bis, se siano giustificate dalle esigenze del regime e se costituiscano una ingiustificata discriminazione. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
legge n. 354/1975 (Ord. Pen.), art. 69, comma 6, lett. b)
Richiamata dal ricorrente come norma impugnata; la Corte non ha accolto la censura su questo profilo rispetto all'elenco dei prodotti acquistabili, ritenendo che l'eventuale limitazione debba essere giustificata dalle esigenze del regime 41-bis
Ordinamento penitenziario, artt. 1, 35-bis, 41-bis
L'art. 41-bis disciplina il regime differenziato e le esigenze che giustificano restrizioni; la Corte conferma che le limitazioni (es. esclusione da modello 72) sono illegittime se non coerenti con le esigenze di impedire comunicazioni esterne o l'acquisizione di una posizione di supremazia
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione evocate dal Ministero; la Corte ha valutato sia profili di violazione di legge che di motivazione e corretto esercizio del potere
D.P.R. n. 230/2000, art. 13, comma 4
Richiamato in relazione alla possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare pietanze semplici nella cella; la Corte considera compatibile tale principio con regolamentazioni di dettaglio, purché non discriminatorie
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cottura per i 41-bis, ma ha ammesso forme di regolazione amministrativa ragionevole; la Cassazione ha applicato questo principio distinguendo tra divieti ingiustificati e regolazioni organizzative legittime
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. Sez. 1, n. 26274/2021; n. 4030/2020)
Precedenti della Cassazione che affermano l'illegittimità dell'esclusione da modello 72 quando non giustificata dalle esigenze del 41-bis e che ammettono la regolazione delle fasce orarie purché non discriminatoria
Massime di principio
- L'esistenza del regime 41-bis non legittima automaticamente l'esclusione di generi alimentari compresi nel modello 72: l'amministrazione deve dimostrare la necessità della limitazione rispetto agli obiettivi specifici del 41-bis (impedire comunicazioni esterne o evitare che il detenuto acquisisca status di supremazia).
- Le regolamentazioni amministrative (es. fasce orarie per la cottura) rientrano nella discrezionalità organizzativa ma devono essere applicate in modo non discriminatorio; se la limitazione riguarda solo i detenuti 41-bis occorre motivare adeguatamente il collegamento con le esigenze del regime.
- I divieti assoluti di cottura per i 41-bis sono stati censurati; tuttavia è ammessa una disciplina che consenta riscaldare o preparare cibi semplici e stabilisca limiti ragionevoli per motivi organizzativi e di sicurezza, validi per tutti o giustificati per specifiche ragioni.
- In caso di regolazione difforme tra detenuti comuni e 41-bis, il criterio di proporzionalità e pertinenza rispetto agli obiettivi del regime è decisivo: la mancanza di giustificazione rende la misura illegittima.
- Se un provvedimento giudiziario impugna la disciplina amministrativa, il giudice deve motivare in modo specifico se e perché la scelta amministrativa eccede la discrezionalità organizzativa o costituisce discriminazione; in difetto, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
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