Sentenza n. 91/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo del 16 gennaio 2024, con cui era stata sospesa la licenza di porto di fucile per uso caccia a seguito di un intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione, originato da una lite tra vicini, nonché il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Con un’unica censura, articolata in più sottocensure, ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che la sospensione fosse fondata soltanto sulla presunta conflittualità con il vicino, senza ulteriori elementi di inaffidabilità, in assenza di condanne o procedimenti penali e nonostante una condotta irreprensibile; ha negato l’esistenza di una situazione di contrasto, richiamando dichiarazioni testimoniali prodotte in giudizio; ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di indicazioni sull’urgenza di procedere; ha infine contestato la mancata determinazione della durata della sospensione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sospensione aveva comunque un termine massimo di efficacia di dodici mesi, individuato per relationem dal provvedimento mediante il richiamo agli artt. 21-quater, comma 2, e 21-nonies della legge n. 241/1990. Poiché la sospensione era stata notificata il 18 gennaio 2024 e l’Amministrazione non aveva adottato nel frattempo un provvedimento di revoca della licenza, gli effetti dell’atto erano ormai cessati e il ricorrente aveva titolo alla restituzione della licenza, salvo ulteriori ragioni ostative. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La sospensione è stata giudicata adeguatamente motivata sulla base dell’annotazione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, atto munito di fede privilegiata e non contestato con querela di falso, dal quale emergeva una forte e risalente conflittualità con il vicino, connessa a questioni relative a una tettoia e al passaggio su terreni confinanti. La mera negazione dei fatti e le dichiarazioni testimoniali generiche prodotte dal ricorrente non sono state ritenute idonee a superare tale ricostruzione. Il TAR ha affermato che la conflittualità tra vicini può giustificare un intervento preventivo in materia di armi anche in assenza di un uso improprio già verificatosi, di responsabilità penali o di colpevolezza del titolare, poiché l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità prescinde dalla posizione di vittima o autore del conflitto e riguarda anche il rischio di reazioni a provocazioni. L’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché l’Amministrazione aveva dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. È stata respinta anche la censura sulla durata, essendo il termine ricavabile dal richiamo normativo contenuto nel provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies
La sospensione della licenza di polizia ha natura cautelare e deve avere durata certa e limitata al tempo necessario a fronteggiare una situazione transitoria; il richiamo alla disposizione può individuare il termine massimo di efficacia.
art. 21-nonies l. 241/1990
termine massimo di dodici mesi stabilito in via generale per l’esercizio dei poteri di annullamento in autotutela
Il termine previsto per l’annullamento d’ufficio è stato utilizzato come limite temporale massimo della sospensione, individuandone la scadenza per relationem.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della sospensione è stata ritenuta sufficiente perché fondata sulla documentata situazione di conflittualità tra vicini risultante dall’annotazione dei Carabinieri.
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l’annullamento dell’atto, poiché il vizio è stato ritenuto sanabile alle condizioni dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omissione della comunicazione di avvio è non invalidante quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
Massime di principio
- La sospensione di una licenza di polizia in materia di armi è una misura cautelare e precauzionale, distinta dalla revoca e dall’annullamento, che deve essere temporalmente determinata e limitata al periodo strettamente necessario a fronteggiare la situazione di pericolo o di criticità.
- La conflittualità grave e documentata tra persone legate da rapporti di vicinato può giustificare la sospensione preventiva della licenza di porto d’armi anche in assenza di condanne, procedimenti penali o di un precedente uso improprio dell’arma; l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità prescinde dall’accertamento della responsabilità del titolare e può riguardare anche chi sia vittima del conflitto.
- Un provvedimento di sospensione può individuare il termine finale di efficacia per relationem mediante il richiamo al termine massimo previsto dalla disciplina dell’annullamento d’ufficio, purché il limite temporale risulti determinabile e non si traduca in una sospensione sine die.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo a una misura preventiva in materia di armi non comporta l’annullamento dell’atto quando l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La ricostruzione dei fatti contenuta in un’annotazione di polizia giudiziaria redatta da pubblici ufficiali, non contestata mediante querela di falso, può costituire adeguata base istruttoria e motivazionale del provvedimento amministrativo; la mera negazione dell’interessato o dichiarazioni testimoniali generiche non sono sufficienti a superarla.
- Quando la sospensione della licenza abbia esaurito i propri effetti per decorso del termine massimo e non siano intervenuti ulteriori provvedimenti di revoca, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso e obbligo di restituzione della licenza, salvo ulteriori ragioni ostative.
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