Sentenza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 39/25 del 22.03.2025, emessa all’esito del giudizio R.G. n. 588/23 e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., di adottare gli atti necessari per aversi la piena e conforme esecuzione del giudicato di cui è causa e, in particolare, fissare il termine entro il quale il predetto Ministero debba provvedere nonché nominare, sin d’ora, un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, Sezione Lavoro, n. 39/25 del 22 marzo 2025, avente ad oggetto l'attribuzione della Carta elettronica del docente e l'accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Isernia, Sezione Lavoro, n. 39/25 del 22 marzo 2025, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di € 2.000,00, da utilizzare entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della Carta. Nonostante la notificazione della sentenza con formula esecutiva il 25 marzo 2025, il Ministero non aveva inizialmente corrisposto il beneficio né messo a disposizione la Carta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e, il 3 marzo 2026, ha prodotto documentazione dell'Ufficio scolastico regionale attestante l'avvenuto adempimento. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese; il Ministero ha aderito alla cessazione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva accreditato tramite la Carta elettronica del docente gli importi riconosciuti dalla sentenza civile. Nonostante l'avvenuto adempimento, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, ritenendo che la proposizione del ricorso fosse stata necessaria a causa della manifesta e persistente inottemperanza dell'amministrazione fino all'instaurazione del giudizio. Il TAR ha sottolineato che il beneficio non presentava particolari difficoltà operative e che analoghi giudicati civili erano rimasti ineseguiti per lungo tempo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una modificazione della situazione tale da rendere integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, richiamate nel titolo esecutivo civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione sopravvenuto nel corso del processo rende attuale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata risulta completamente soddisfatta.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'inadempimento, persistente sino alla proposizione del ricorso, ha reso necessario il giudizio di ottemperanza.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza rileva il comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento tardivo non neutralizza la responsabilità per l'inerzia che ha determinato l'instaurazione del giudizio.
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