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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27879/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbero impugnava in Cassazione la conferma della condanna per danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo n.3 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione sull'entità del danno liquidato alla parte civile, ritenuto di gran lunga inferiore al reale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p., nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge per il mancato esame e valutazione delle conclusioni depositate ex art. 23-bis d.l. 137/2000 conv. in l. 176/2000, nonche' violazioni degli artt. 602, 598, 523 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la quantificazione del danno sulla base delle prove acquisite (perdita di numerosi alberi ad alto fusto, devastazione di un ampio tratto di bosco) e del prezzario regionale, avendo anche valutato il danno morale. Il rigetto della richiesta ex art. 131-bis c.p. e' stato motivato con riferimento al casellario giudiziale, all'entita' del danno e alla modalita' della condotta. Il motivo relativo al mancato esame delle conclusioni e' stato ritenuto generico e privo di indicazione del pregiudizio difensivo. Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 4.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che discipina il reato di danneggiamento aggravato; la condanna dell'imputato e' stata pronunziata in base a questa fattispecie per i danni al bosco e agli alberi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della causa di non punibilita' collegata alla perdita della disponibilita' della cosa offesa; la Corte territoriale ha rigettato l'applicazione perche' ha valutato negativamente, alla luce del casellario, dell'entita' del danno e della modalita' della condotta, che sussistessero le condizioni per la non punibilita'.

  • art. 23-bis d.l. 137/2000 conv. in l. 176/2000

    Riferimento alle conclusioni depositate in fase di trattazione scritta dell'appello; la Cassazione ha ritenuto che il mancato esame dedotto fosse generico e privo di indicazione del pregiudizio difensivo.

  • art. 602 c.p.p.

    Norma processuale citata dal ricorrente in relazione alle formalita' dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura correlata.

  • art. 598 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; la censura e' stata considerata generica e non idonea a integrare motivo di cassazione valido.

  • art. 523 c.p.p.

    Norma relativa alla trattazione scritta e alle modalita' delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che le conclusioni allegate non fossero tali da dimostrare un pregiudizio difensivo rilevante.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte richiama la nozione secondo cui il vizio di omessa motivazione e' deducibile solo se il giudice ha ingiustificatamente escluso dall'istruttoria un elemento di prova decisivo; una diversa valutazione coerente del materiale probatorio non integra omessa motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso in Cassazione manifestamente infondato; applicata per l'importo di euro 4.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di omessa motivazione richiede la dimostrazione che il giudice abbia ignorato un elemento di prova, rilevante e scardinante per la decisione; una diversa valutazione coerente delle stesse prove non e' sufficiente.
  • Le contestazioni sull'entita' del danno devono mostrare l'assenza di base fattuale o la manifesta illogicita' della valutazione compiuta dai giudici di merito; la semplice diversa stima non e' di per se' motivo di cassazione.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre affrontare e neutralizzare elementi quali il casellario giudiziale, l'entita' del danno e la modalita' della condotta: se questi elementi portano a ritenere la non punibilita' non applicabile, il rimedio non ottiene accoglimento.
  • Le censure generiche, che non indicano il concreto pregiudizio difensivo subito, sono inammissibili in Cassazione; e' necessario specificare come l'omissione abbia inciso sul diritto di difesa.
  • La Cassazione puo' condannare il ricorrente a spese e sanzioni pecuniarie quando il ricorso risulti manifestamente infondato, quindi valutare la gravita' della negligenza o temerarieta' nell'impugnazione.
  • In sede di impugnazione, allegare e dettagliare le prove e le argomentazioni e' essenziale: richieste sommarie o note sintetiche che solo ripetono la tesi del merito difficilmente superano il filtro di ammissibilita'.

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