Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Capo Settore Gestione del Territorio del 24.01.2024 avente ad oggetto: accertamento dell''inottemperanza all''ordine di ripristino; del verbale di sopralluogo redatto in data 15.02.2023 alle ore 18.25 da parte della Polizia Locale e tecnici incaricati dal SUE, trasmesso in data 16.02.2023 con prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-; del verbale di sopralluogo redatto in data 18.09.2023 dal personale tecnico incaricato dal SUE, trasmesso in data 19.09.2023 con prot. n. -OMISSIS-; del verbale di sopralluogo redatto in data 10.01.2024 da parte della Polizia Locale e tecnico incaricato dal SUE, trasmesso in data 11.01.2024 con prot. n. -OMISSIS-; del provvedimento del Capo Settore Gestione del Territorio del 24.01.2024 avente ad oggetto l''applicazione nella misura di € 12.000,00, della sanzione amministrativa ai sensi dell''art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, per accertata inottemperanza alla suddetta ordinanza dell''area sita in -OMISSIS- censita catastalmente al NCT -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso

Giustizia amministrativa202400418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino e irrogazione della sanzione amministrativa di € 12.000 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, oltre ai verbali di sopralluogo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva già impugnato le ordinanze comunali di ripristino dello stato dei luoghi e il diniego di permesso di costruire in sanatoria, ma tali atti erano stati ritenuti legittimi dal TAR e dal Consiglio di Stato con sentenze passate in giudicato. A seguito di ulteriori sopralluoghi, il Comune accertava la persistente inottemperanza all'ordine di ripristino e irrogava la sanzione pecuniaria di € 12.000. La ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, commi 3, 4 e 4-bis, e 23-ter d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e sviamento, sostenendo che i sopralluoghi avessero dimostrato soltanto la presenza di mezzi fermi e non l'effettivo svolgimento dell'attività produttiva; sosteneva inoltre che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità avesse sospeso l'efficacia dell'ordine di ripristino e che le ordinanze cautelari e gli impegni assunti dal Comune nel giudizio d'appello avessero mantenuto l'ordine in stato di quiescenza. Deduceva poi la violazione dell'affidamento e della buona fede per una comunicazione del Sindaco relativa alla possibilità di concordare tempi e modalità di trasferimento dell'attività. Contestava, infine, l'estensione dell'acquisizione gratuita ai manufatti presenti sull'area e la quantificazione della sanzione, ritenuta immotivata, irragionevole e sproporzionata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha preliminarmente affermato che l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino, avendo natura ricognitiva e dichiarativa, è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri e non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'ordine presupposto ormai definitivo e coperto dal giudicato. Nel merito, ha ritenuto comprovata l'inottemperanza sulla base dei verbali di sopralluogo e della documentazione fotografica, dai quali emergeva la presenza di motrici, rimorchi, autovetture dei dipendenti e di un muletto destinato alla movimentazione dei container. Ha ritenuto che il termine di 90 giorni fosse maturato il 3 giugno 2022, dopo il diniego dell'istanza di sanatoria: la domanda di accertamento di conformità aveva prodotto un effetto sospensivo temporaneo, cessato con il diniego, mentre la successiva sospensione cautelare del Consiglio di Stato aveva efficacia ex nunc e non poteva incidere sull'effetto acquisitivo già maturato. Le ordinanze cautelari successive e l'impegno del Comune a mantenere lo status quo non avevano sospeso l'efficacia dell'ordine né impedivano l'accertamento dell'inottemperanza dopo la sentenza definitiva d'appello. È stata esclusa la lesione dell'affidamento, poiché la comunicazione del Sindaco ricordava il carattere doveroso dell'esecuzione e prospettava soltanto la possibilità di concordare tempi e modalità di rilascio. Le contestazioni relative ai beni da acquisire sono state dichiarate improcedibili per mancata impugnazione del successivo decreto di acquisizione e, comunque, infondate: l'acquisizione poteva comprendere anche i manufatti strumentali all'attività abusiva, secondo una valutazione unitaria dell'abuso. La sanzione di € 12.000 è stata ritenuta congrua e proporzionata alla natura afflittiva della misura e alla gravità e reiterazione delle violazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il termine per ottemperare all'ordine di ripristino decorre sino al completamento del periodo previsto dalla legge; nel caso concreto è maturato il 3 giugno 2022, dopo il diniego dell'istanza di sanatoria.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di ripristino è stata ritenuta dovuta e congrua, in considerazione della natura afflittiva della misura e della gravità della condotta.

  • art. 31, comma 4-ter, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanzione pecuniaria, senza una distinta applicazione illustrata nella motivazione.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al mutamento abusivo della destinazione d'uso, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 16/2023

    L'inottemperanza all'ordine di ripristino determina l'effetto acquisitivo ex lege dopo il decorso del termine previsto dall'art. 31; la sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza ha natura afflittiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino ha natura ricognitiva e dichiarativa: può essere impugnato autonomamente soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione l'ordine presupposto divenuto definitivo o coperto dal giudicato.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente gli effetti dell'ordine di ripristino, ma tale effetto cessa con il diniego espresso della sanatoria; da quel momento riprende a decorrere il termine per l'ottemperanza.
  • Una sospensione cautelare disposta dal giudice amministrativo opera ex nunc e, in assenza di una specifica statuizione contraria, non incide sull'effetto acquisitivo già maturato per l'inottemperanza protratta oltre il termine legale.
  • La presenza sull'area di mezzi aziendali, veicoli dei dipendenti e attrezzature funzionali alla movimentazione dei materiali può costituire, insieme agli altri elementi istruttori, prova dell'effettiva prosecuzione dell'attività abusiva e della mancata ottemperanza all'ordine di ripristino.
  • Nell'individuare i beni oggetto di acquisizione gratuita, l'amministrazione può considerare unitariamente l'abuso edilizio e comprendere anche manufatti non direttamente coincidenti con il piazzale, quando risultino strumentali all'attività abusiva esercitata sul compendio.
  • La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di ripristino deve essere valutata in rapporto alla natura afflittiva della misura e alla gravità, reiterazione e continuità della violazione, senza risultare per ciò solo irragionevole o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.