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Sentenza

Sentenza n. 2583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2293 del 2025, concernente la liquidazione del risarcimento e la ricostruzione contributiva e previdenziale conseguenti alla ritardata nomina a dirigente scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, pari al 70% della retribuzione fissa che avrebbe percepito quale dirigente scolastico, per il periodo compreso tra la nomina del concorrente che la precedeva in graduatoria e il pensionamento, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e ricostruzione contributiva e previdenziale o equivalente economico. Dopo la diffida, l’amministrazione ha formulato una proposta risarcitoria di 43.000 euro. La ricorrente ha contestato la proposta deducendo violazione e falsa applicazione del giudicato, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il dies a quo dovesse essere individuato nella data di nomina di una candidata collocata in posizione anteriore, anziché nella data di nomina della concorrente immediatamente precedente indicata dall’amministrazione; ha contestato il calcolo su quattro anni, la quantificazione al minimo della parte variabile della retribuzione, l’omessa considerazione della posizione previdenziale e contributiva e la mancata distinzione tra capitale, interessi e rivalutazione. Ha chiesto la liquidazione di 90.587,25 euro, oltre oneri previdenziali, nonché la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La censura relativa al dies a quo è stata dichiarata inammissibile in sede di ottemperanza: la sentenza da eseguire aveva stabilito in modo chiaro che la decorrenza dovesse coincidere con la data di nomina del concorrente che precedeva la ricorrente in graduatoria, senza distinguere in ragione di eventuali rinunce o modifiche del posizionamento. Tale questione, coperta dal giudicato sul dedotto e sul deducibile, non poteva essere riaperta nel giudizio di ottemperanza. È stata invece accolta la doglianza relativa alla ricostruzione contributiva e previdenziale, espressamente riconosciuta dalla pronuncia ottemperanda: l’amministrazione dovrà quindi provvedervi. È stata respinta la contestazione della quantificazione al minimo della parte variabile della retribuzione, ritenuta coerente con la mancata effettiva prestazione dell’attività dirigenziale e con la liquidazione equitativa del danno. È stato tuttavia imposto al Ministero di predisporre un prospetto analitico che distingua quota capitale, interessi e rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo i criteri indicati dal giudice. Il risarcimento costituisce debito di valore: la somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat e gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata, non sull’intero importo già rivalutato. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora sono state riservate all’eventuale successiva inerzia o ulteriore inadempimento. Le spese sono state compensate per la soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice dell’esecuzione, compresa l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la possibile nomina del commissario ad acta.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La sentenza ottemperanda aveva imposto all’amministrazione di formulare una proposta risarcitoria sulla base dei parametri indicati dal giudice.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno giustifica sia l’abbattimento percentuale della retribuzione teorica sia la quantificazione al minimo della componente variabile, in assenza di effettiva prestazione lavorativa.

  • artt. 2056 e 1226 c.c.

    Il danno da ritardata costituzione del rapporto di impiego deve essere liquidato secondo equità, nei limiti e con i criteri richiamati dal giudicato.

  • art. 42, comma 2, CCNL relativo al triennio 2019-2021

    La retribuzione di posizione variabile del dirigente scolastico dipende dalla fascia di complessità dell’istituzione scolastica; in assenza di effettivo incarico, può essere parametrata al livello minimo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimesse in discussione questioni già definite, o comunque coperte dal giudicato sul dedotto e sul deducibile, quando ciò comporti una modifica del contenuto precettivo della sentenza da eseguire; in particolare, non è possibile contestare nuovamente il criterio già stabilito per individuare il dies a quo del risarcimento.
  • Quando la sentenza ottemperanda ha riconosciuto espressamente la ricostruzione contributiva e previdenziale o il relativo equivalente economico, l’amministrazione è tenuta a darvi esecuzione e il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento anche se l’amministrazione ha già formulato una proposta risarcitoria parziale.
  • In caso di risarcimento equitativo per ritardata costituzione del rapporto di impiego, l’assenza di effettiva prestazione lavorativa può giustificare sia un abbattimento percentuale della retribuzione teorica sia la quantificazione al minimo delle componenti retributive variabili legate all’effettivo incarico o alla complessità della sede.
  • Il risarcimento del danno da illecito amministrativo ha natura di debito di valore: la somma liquidata deve essere rivalutata secondo gli indici monetari fino alla liquidazione e gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, non sulla somma complessivamente rivalutata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia adottato un’attività parzialmente esecutiva ma non conforme a tutti i contenuti del giudicato, il giudice può assegnare un ulteriore termine per l’integrale adempimento e riservare la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora all’eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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